Il 21 d.lgs. 546/1992 prevede la possibilità di azionare l’indebito tributario con istanza da presentarsi entro il termine di 2 anni dal pagamento ovvero se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Ora, questa disciplina non si sovrappone a quella del rimborso d’ufficio, quindi le 2 procedure non sono concorrenziali (questa disciplina si applica se la legge non prevede il rimborso d’ufficio). Questa disciplina prevede la necessità dell’istanza del contribuente (o del sostituto d’imposta) che vanti un diritto alla ripetizione dell’indebito. Questa istanza è valida quando indirizzata all’ufficio competente a disporre il rimborso (competenza funzionale = si determina sulla base delle attribuzioni previste dalla legge; competenza territoriale = in base a regole proprie del rapporto d’imposta in discussione, ad esempio domicilio fiscale contribuente o sede dell’ufficio del percettore delle imposte. Il 38 DPR 602 prevede per i versamenti diretti da questo art, una competenza territoriale dell’ufficio sulla base della sede di quella del concessionario ricevente il versamento indebito, stabilendo anche termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento stesso). in materia di imposta di registro, il 77 DPR 131/1986 stabilisce che il rimborso può esser richiesto (a pena di decadenza) entro 3 anni dal giorno del pagamento ovvero (se posteriore) da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Il 77 2°, in caso di imposta di registro su contratti a prezzo indeterminato, stabilisce che se la restituzione dell’imposta dipende dalla misura dell’imponibile, il termine decorre dal giorno in cui è stato accertato il minore ammontare.