La legge le disciplina, sottraendo quindi all’autonomia privata le modalità di attuazione/realizzazione del diritto al rimborso. La disciplina legale delle procedure di rimborso deriva dall’esigenza di coordinare l’iniziativa privata di rimborso con la gestione pubblica del rapporto d’imposta, specie nella fase della modifica in senso negativo d’un’entrata già perfezionata. Oltre ciò il tema dell’indebito si interseca spesso con quello della rettifica della dichiarazione in quanto la rideterminazione della base imponibile rappresenta il più delle volte presupposto essenziale per riconoscere l’indebito tributario: in questo senso la spettanza del rimborso è subordinata all’affermazione di un assetto della fattispecie diverso rispetto a quello considerato ai fini del versamento dell’imposta. Tuttavia i 2 aspetti, anche se legati da vincolo di pregiudizialità/dipendenza, si presentano autonomi nella loro dinamica applicativa. Infatti un diritto al rimborso può derivare a seguito della stessa dichiarazione che ha dato luogo ad un erroneo versamento per errore di calcolo: ciò si manifesta nelle fattispecie di “rimborso d’ufficio” in cui la realizzazione del diritto di credito del privato è rimessa ad un’iniziativa ufficiosa della P.A., inserendosi in una situazione di gestione amministrativa. della riscossione del tributo. La legge prevede il rimborso d’ufficio quando l’indebito deriva da un’iscrizione a ruolo e l’errore alla base dell’obbligazione di restituzione è riferibile ad un’attività dell’ufficio nonché quando l’applicazione del tributo genera un credito del contribuente in conseguenza dell’inderogabilità di adempimenti inerenti il versamento dell’imposta. In questi casi l’Amministrazione cura la realizzazione del credito del contribuente, adempiendo un dovere imposto dalla legge. Il termine di prescrizione del credito è 10 anni (modello civilistico). A livello procedurale la legge non disciplina il rimborso d’ufficio: si limita a prevede obbligo di comunicazione al contribuente del rimborso e la consegna dell’ordinativo al concessionario che provvede alla restituzione.

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