Allo stesso modo l’adattamento delle pensioni all’effettiva situazione di bisogno è garantita dall’istituto della perequazione automatica delle pensioni che consente di adeguarne costantemente i livelli in relazione agli aumenti del costo della vita.

L’esigenza di adeguamento delle pensioni al costo della vita è stato sempre avvertita e si è provveduto a ciò con l’emanazione di singoli provvedimenti legislativi che disponevano un aumento dei trattamenti di pensione già in atto.

La l. 903/65 introdusse per la prima volta una forma di rivalutazione automatica delle pensioni. In questo provvedimento pero la rivalutazione era prevista solo per il regime generale dell’INPS ed era condizionata all’esistenza di una avanzo annuale di gestione superiore al 5% dell’importo delle rate di pensione erogate nell’anno.

Peraltro il nuovo sistema trovò attuazione anche nei regimi speciali. La disciplina poi venne estesa a tutte le gestioni,comprese quelle integrative. Ed eventuali dubbi di legittimità sono stati superato ormai dalla corte.

Tale disciplina ha subito poi negli anni delle modifiche. Attualmente prevede che la perequazione automatica sia determinata esclusivamente in base all’adeguamento al costo della vita rilevato dall’ISTAT.

Il legislatore del 92 aveva previsto che eventuali miglioramenti del sistema potevano essere stabiliti annualmente in sede di legge finanziaria. A ben vedere i provvedimenti che ci sono stati hanno razionalizzato la disciplina della perequazione,prevedendo che l’aumento automatico spetti per intero solo per le pensioni non eccedenti il triplo del trattamento minimo; nella misura del 90% per gli importi da 3 a 5 volte il trattamento minimo; ed infine del 75% per i trattamenti eccedenti il quadruplo del trattamento minimo.

Nonostante tali provvedimenti la corte cost ha continuato a ritenere che il meccanismo della perequazione automatica sia idoneo a garantire un reale adeguamento delle pensioni alle variazioni dl costo della vita.

Infine va ricordato che la legge ha imposto anche un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici superiori a 25 volte l’importo stabilito dall’art 38 L.448/01

Tali contributi sono destinati a finanziare il Fondo Nazionale per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla L.449/97 art 59.

 

Le varie forme di pensione in funzione della misura o dell’ evento protetto

Dall’esposizione fatta risulta che le pensioni sono diversificate con riguardo ai criteri con i quali se ne determina l’ammontare. Peraltro la diversità dei criteri non esclude che le varie pensioni abbiano identica natura e funzione.

Invero quelle diversità attengono a valutazioni di politica legislativa che riguardano il rilievo da dare alle condizioni in cui il soggetto. protetto si trova al verificarsi dell’evento; mentre altre volte attengono all’esigenza di garantire la congruità e adeguatezza dei trattamenti erogati alle situazioni di bisogno.

Più in particolare l’identità di natura e di funzione delle varie forme di pensione non è esclusa dalla previsione di trattamenti differenti in relazione alla diversità delle fattispecie, ma invece alle modalità e all’ampiezza della tutela da realizzare e all’esigenza di una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie disponibili.

All’identità di funzione corrisponde poi l’identità dei vari rapporti giuridici.

E va Osservato come anche il finanziamento dei vari trattamenti avvenga mediante una contribuzione che è globale e indistinta per tutte le forme realizzate dal regime speciale.

Sennonché per effetto dei principi accolti nella cost.,tutte le forme di tutela previdenziale siano in realtà funzionalizzate al perseguimento del medesimo obiettivo.

 

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