Oltre che a mansioni equivalenti, il lavoratore può essere assegnato anche a mansioni superiori. Tale assegnazione, in particolare, può essere:

  • formalizzata come una promozione , alla quale si accompagna l’attribuzione del superiore livello professionale e retributivi.
  • disposta in via di mero fatto.

Con riferimento a questa seconda ipotesi, l’art. 2103 stabilisce che l’esercizio delle mansioni superiori, oltre a comportare da subito la spettanza della corrispondente retribuzione, diviene definitivo quando sia perdurato (anche non continuativamente) per un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi (eccezione per i quadri e i dirigenti disposta dalla l. n. 190 del 1985). Trascorso tale periodo, il lavoratore acquisisce in via definitiva il livello contrattuale superiore e non può più essere retrocesso, operando a proprio favore il diritto dell’equivalenza professionale.

L’unica eccezione a tale regola si ha nel caso in cui l’assegnazione alla mansione superiore sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. malattia). In tale ipotesi il limite dei tre mesi non opera e l’assegnazione può protrarsi anche più a lungo

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