Come già detto, le mansioni indicano l’insieme dei compiti e delle concrete e specifiche attività che il lavoratore è chiamato a svolgere e che sono esigibili dal datore di lavoro. Indicano pertanto lo specifico oggetto della obbligazione lavorativa,

Ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Ai sensi dell’art. 96 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il datore di lavoro ha l’obbligo di far conoscere al lavoratore, al momento dell’assunzione, la qualifica assegnatagli in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto.

Al datore di lavoro è anche attribuito il potere di modificare unilateralmente, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, l’oggetto dell’obbligazione di lavorare, cioè il potere di richiedere al lavoratore di svolgere un’attività che non rientra tra quelle che si era obbligato a svolgere.

Inizialmente l’art. 2103 del Codice Civile consentiva al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che tale modifica corrispondesse alle esigenze dell’impresa e che non determinasse nè un mutamento sostanziale della posizione del dipendente, nè un pregiudizio alla retribuzione acquisita.

Però, secondo la Giurisprudenza, le condizioni poste a tutela del lavoratore non erano necessarie se la modifica delle mansioni avveniva con il consenso, anche tacito, del lavoratore. Ne derivava, poichè all’epoca era consentito il licenziamento ad notum, che il lavoratore, se voleva conservare l’occupazione, finiva con l’essere costretto ad accettare i cambiamenti che andavano a ledere la sua posizione.

Tale situazione di debolezza si andò ad attenuare con l’introduzione dei limiti legali al licenziamento. Venne poi eliminata con la legge n. 300/1970, che oltre ad introdurre l’obbligo di reintegrare il lavoratore illeggitimamente lienziato, ha modificato l’art. 2103 del Codice Civile, prevedendo limiti più rigorosi al potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni e ha stabilito la nullità dei patti contrari alla Legge.

Così ora è disposto che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, o a mansioni equivalenti a quelle ultimamente svolte, fermo restando che la modifica delle mansioni non deve comportare diminuzione della retribuzione. Questo potere unilaterale del datore di lavoro è denominato come jus variandi.

Tale potere incontra però oggi dei limiti nella legge al fine di tutelare il lavoratore. Così l’esercizio di tale potere è consentito quando comporti l’assegnazione, al lavoratore, di mansioni di livello superiore e che quindi richiedono una maggiore professionalità, o quando comporti spostamenti in senso orizzontale, ossia l’assegnazione di mansioni euqivalenti a quelle svolte in precedenza. Equivalenza che non è da confondere con parità di valore o affinità. Ma sono da considerare equivalenti quelle mansioni che richiedono l’utilizzo del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore (cioè il bagaglio di esperienze acquisite nello svolgimento delle mansioni fino a quel momento). Comunque le nuove mansioni non devono consentire per forza l’arricchimento di tale patrimonio professionale, ma non devono neanche determinarne una perdita.

Come già detto è stata poi prevista la nullità dei patti contrari, cioè la nullità di quei patti con cui il lavoratore acconsenta a svolgere mansioni non equivalenti a quelle per le quali è stato assunto. C’è però da ricordare che la Giurisprudenza ha affermato la legittimità dei patti contrari all’art.2103 del Codice Civile, quando essi sono stipulati nell’interesse del lavoratore al fine di garantirgli la conservazione dell’occupazione.

Per quanto riguarda l’attribuzione di mansioni superiori, quando ciò comporti poteri e responsabilità maggiori per il lavoratore, è necessario il consenso di questi. Ovviamente il lavoratore che manifesti la sua disponibilità ha diritto alla relativa retribuzione. L’assegnazione di mansioni superiori diventa definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi nazionali e comunque non superiore ai 3 mesi, tranne nel caso in cui sia stata disposta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Nei rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione,, le mansioni superiori possono essere assegnate son per vacanza di posto in organico o per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In tali casi il lavoratore non ha diritto alla promozione automatica, ma solo alla retribuzione corrispondente alle mansioni svole, perchè nella Pubblica Amministrazione l’assegnazione dei posti deve avvenire tramite concorso.