Dal contratto di lavoro derivano due obbligazioni principali e una di queste è l’obbligazione del lavoratore di eseguire una prestazione di lavoro. tale obbligazione è strettamente personale, nel senso che non può essere adempiutamediante sostituti, nè è consentita la cessione del contratto da parte del datore. Cessione che invece è consentita per i datori di lavoro, purchè ci sia il consenso del lavoratore.

L’oggetto dell’obbligazione del lavorare è determinato mediante l’indicazione della qualifica o del livello che descrivano le mansioni.

Potere direttivo

Al datore di lavoro è attribuito il potere di individuare quale mansione, tra quelle previste al momento dell’assunzione, il lavoratore è obbligato ad eseguire. Il potere direttivo ha ad oggetto anche l’individuazione delle modalitĂ  tecniche e delle condizioni di tipo e di luogo con le quali la prestazione deve essere esercitata.

Così il datore di lavoro, mediante l’utilizzo di questo potere,organizza il lavoro dei suoi dipendenti e realizza il proprio interesse, attraverso prestazioni che sono utili.

Pertanto in questa prospettiva il lavoratore che esegue un’attivitĂ , pur se compiuta tra quelle proprie della qualifica o del livello a lui attribuiti al momento dell’assunzione, ma diversa da quella richiestagli dal datore di lavoro, sarebbe indidpendente.

La prestazione di aliud pro alio non è consentita perchè non è compatibile con le esigenze dell’organizzazione di lavoro.

Rientra nel potere direttivo del datore di lavoro, anche il potere di controllo o vigilanza, sul comportamento tenuto dal lavoratore al fine di verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro.