Dal contratto di lavoro derivano per il lavoratore il dovere di obbedienza e il dovere di diligenza:

  • il dovere di obbedienza è il dovere di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questi, dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente. Tale dovere è sancito dall’art 2104 del Codice Civile. Il dovere di obbedienza non riguarda solo le disposizioni relative all’esecuzione del lavoro in senso stretto, ma anche quelle dettate per garantire la disciplina nel luogo di lavoro, perchè con il contratto di lavoro il prestatore viene inserito all’interno dell’organizzazione dell’impresa;
  • la diligenza indica quel complesso di cautele, cure e attenzioni con cui il lavoratore è tenuto a svolgere il lavoro. L’art. 2104 al comma 1 stabilisce che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa. La diligenza costituisce la misura della prestazione dovuta, cioè il criterio per valutare l’esattezza del suo adempimento. Per valutare se il lavoratore svolge l’attività diligentemente, si deve tener conto innanzitutto della natura della prestazione, che è il criterio generale previsto dall’art 1176 del Codice Civile per valutare l’adempimento delle obbligazioni; si deve anche tener conto dell’interesse dell’impresa che indica l’interesse concreto perseguito dal datore di lavoro con l’organizzazione da lui predisposta. Pertanto il lavoratore è diligente se il lavoro svolto può utilmente coordinarsi con l’attività degli altri prestatori
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