Il luogo dell’adempimento delle obbligazioni è ai sensi dell’art. 1182 del Codice Civile determinato dal contratto o dagli usi. Oppure, in mancanza, può essere desunto dalla natura della prestazione

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è di norma determinato contrattualmente. Il datore di lavoro ha però il potere di modificare unilateralmente il luogo della prestazione. Infatti ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile il datore può disporre il trasferimento del lavoratore. Se il trasferimento è disposto all’interno della stessa unità produttiva, il potere del datore di lavoro non è assoggettato a limiti. Se invece il trasferimento è disposto da un’unità produttiva ad un’altra, il potere di trasferire è assoggettato dalla legge a limiti rigorosi, poichè ciò comporta lo sradicamento del lavoratore dall’ambiente sociale che gli è proprio. Infatti tale potere di trasferire può essere esercitato solo per ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Si deve perciò trattare di ragioni obiettive, non arbitrarie, che devono essere provate se il lavoratore ne faccia richiesta e devono essere dimostrate, in caso di controversia, dal datore di lavoro. Però la Cassazione ha ritenuto che la verifica della sussistenza delle ragioni giustificatrici non può spingersi fino al punto di sindacare nel merito le scelte organizzative del datore di lavoro.

Diversa dal trasferimento è la trasferta, il potere di inviare in trasferta, poichè non comporta la modifica definitiva del luogo di lavoro, ed è sottoposta solo al limite derivante dal divieto di atti illeciti o discriminatori. Per compensare il lavoratore del disagio derivante dal mutamento temporaneo del luogo di lavoro i contratti collettivi solitamente prevedono l’erogazione di un’indennità di trasferta.

Diverso ancora è il cosiddetto distacco, o comando, che si ha quando il lavoratore viene destinato dal datore a svolgere la sua prestazione presso e a favore di un altro datore di lavoro. Il distacco è legittimo purchè sia temporaneo e sia disposto per svolgere una determinata attività e per soddisfare un interesse lecito del datore di lavoro distaccante. Il distacco, nel caso cmporti un mutamento di mansioni, richiede il consenso del lavoratore. Quando ciò comporta lo spostamento ad un unità produttiva distante più di 50 km, è legittimo solo se sussistono comprovate ragioni tecniche, amministrative, organizzative o sostitutive.

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