Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata, dal quale pertanto derivano obbligazioni che sono destinate ad essere adempiute nel tempo. Per quanto attiene all’operazione di lavorare l’interesse del datore è soddisfatto dall’esecuzione di una prestazione continuativa.

L’orario di lavoro è inteso nel senso di quantità complessiva della prestazione lavorativa dovuta in un determinato periodo temporale. Esso potrà essere stabilito dal contratto individuale di lavoro ma più frequentemente è regolato dai contratti collettivi. L’orario di lavoro individua anche la collocazione e la distribuzione della prestazione nell’unità di tempo (il giorno/la settimana/il mese). Distribuzione che quando non è prevista dal contratto individuale è demandata al datore di lavoro.

Il secondo comma dell’art. 36 della Costituzione riserva alla Legge di determinare la durata massima della giornata lavorativa. La disciplina dell’orario di lavoro è stata completamente riformata dal D. Lgsl. 66/2003, che ha dato attuazione a due direttive comunitarie: per quanto riguarda l’orario di lavoro settimanale, la legge prevede un’orario normale e una durata massima.

  • L’orario normale è stabilito in 40 ore, slva la facoltà dei contratti collettivi di prevedere una durata minore. Inoltre l’orario settimanale può essere fissato dalla contrattazione collettiva, come durata media delle prestazioni di lavoro in un periodo non superiore all’anno.
  • La determinazione della durata massima è demandata alla contrattazione collettiva. E’ però previsto che in periodo predeterminato non superiore a 4 mesi, la durata media settimanale non può eccedere le 48 ore, compreso lo straordinario.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, cioè quello prestato oltre le 40 ore, per la maggior fatica che comporta, esso deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi oppure, in alternativa o in aggiunta, con riposi compensativi.

La prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta dal datore di lavoro quando sussistono essenziali esigenze tecnico-produttive, ove fosse impossibile far fronte con nuove assunzioni, o per eventi particolari, come mostre, fiere, ecc.

Sono poi previsti dei limiti per il lavoro straordinario:

– l’obbligo di osservare per ogni 24 ore di lavoro, un periodo di riposo di almeno 11 ore

– l’obbligo di osservare il limite massimo settimanale del lavoro pari a 48 ore, compreso lo straordinario.

Per orario di lavoro si considera qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni. Pertanto nell’orario di lavoro non vanno computati i riposi intermedi, il tempo per recarsi al lavoro, il tempo per indossare gli abiti da lavoro, quando esso sia gestito interamente dal lavoratore (tempo tuta). In caso di violazione delle disposizioni riguardanti l’orario normale di lavoro settimanale sono previste sanzioni amministrative.

La normativa dettata dal D- Lgsl. 66/2003 non si applica ad alcune categorie di lavoratori, tra cui quei lavoratori la cui durata nell’orario di lavoro non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi, come ad esempio per i dirigenti.

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