L’occupazione a tempo parziale (part-time) è considerato un rapporto di lavoro speciale, poiché l’orario di lavoro è minore rispetto a quello normalmente fissato dalla Legge.

La prima disciplina di questo contratto di lavoro è stata dettata nel 1984 ed è stata poi completamente ridisegnata dal D. Lgsl. n.61 del 2000. Ai sensi di tale decreto, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno, ovvero all’orario di lavoro normale fissato dalla Legge o dal contratto collettivo.

Le tipologie di lavoro part-time che è possibile costituire sono tre:

rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno è previsto in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (si lavora tutti i giorni ma per un orario inferiore);

rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno;

rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: quando ci sono combinazioni di riduzioni di tipo orizzontale e verticale dell’orario di lavoro.

Per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale è richiesta la forma scritta al fine di provare la sussistenza del rapporto stesso. Infatti se manca la prova della stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, potrà essere dichiarata, su richiesta del lavoratore, la sussistenza fra le due parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia stata giudizialmente accertata.

Tale contratto dovrà contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario. E’, però, prevista la facoltà di pattuire clausole flessibili (per consentire la variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro) oppure elastiche (per consentire, nel caso di lavoro part-time verticale o misto, l’aumento dell’orario di lavoro. La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono le modalità dell’applicazione di tali clausole.

In caso di mancata indicazione della durata e della collocazione temporale dell’orario, non si ha nullità del contratto, ma se l’omissione riguarda la durata della prestazione, su richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno; se l’omissione riguarda la collocazione temporale, la lacuna è colmata dal giudice, facendo riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o, in mancanza, con valutazione equitativa.

Il datore di lavoro ha possibilità di richiedere al lavoratore in regime di part-time, ore di lavoro in più rispetto all’orario parziale concordato: ossia quando il lavoro è di tipo orizzontale, può chiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro di tipo supplementare, cioè di prestazioni svolte oltre l’orario concordato; quando il lavoro è di tipo verticale o misto, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. E’ richiesto il consenso del lavoratore solo ove le prestazioni richieste non siano previste e regolate dal contratto collettivo.

Il lavoro a tempo pieno può trasformarsi in part-time, tramite accordo sottoscritto dalle parti,che deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro. Se il lavoratore si rifiuta, ciò non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Allo scopo di incrementare l’occupazione e di ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultra cinquantacinquenni, la Legge ha istituito l’accordo di solidarietà tra le generazioni che prevede, da un lato, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori con più di cinquantacinque anni in contratti a tempo parziale e l’assunzione a tempo parziale di lavoratori disoccupati di età inferiore a venticinque anni o a ventinove se laureati.