Il contratto di lavoro a domicilio costituisce una particolare tipologia di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa non è eseguita nei locali dell’azienda e sotto il diretto controllo del datore di lavoro, ma si svolge presso un domicilio del lavoratore o nei locali di cui questo abbia disponibilità.

Il lavoro può essere svolto sia in esecuzione di contratto di lavoro autonomo sia di un contratto di lavoro subordinato.. In quest’ultimo caso trovano applicazione le disposizioni che regolano il lavoro subordinato svolto nell’impresa.

In base alla definizione di subordinazione data dall’ art. 2094 del Codice Civile, si ha lavoro a domicilio subordinato quando il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro. Il lavoratore non è però assoggettato ad un controllo assiduo da parte del datore di lavoro.

Il lavoratore a domicilio può avvalersi dell’aiuto accessorio dei membri della sua famiglia, ma non di manodopera subordinata o di apprendisti.

La Legge detta disposizioni per evitare che i rapporti di lavoro a domicilio siano fittizzi o siano instaurati solo per sostituire lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’imprenditore.. Sono quindi previsti controlli amministrativi, anche mediante l’obbligo di iscrizione in appositi registri dei datori di lavoro e dei lavoratori che intendono ricorrere al lavoro a domicilio.

La retribuzione deve essere stabilita sulla base delle tariffe di cottimo, fermo restando che trovano applicazione tutte le tutele previdenziali previste per i lavoratori subordinati, ad eccezione delle integrazioni salariali.

Non sono di regola applicabilile disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto, è vietato il lavoro a domicilio che comporti l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute del lavoratore.

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