Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. Tale contratto deve avere forma scritta, ai fini di prova, e specificare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobligati. E’ comunque prevista la possibilità che questi, in qualsiasi momento, si sostituiscano tra loro o che modifichino consensualmente l’orario di lavoro.

Ciascun lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Di conseguenza il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatto attinente ad uno dei lavoratori ricade anche sull’altro. L’impedimento di entrambi determina l’estinzione dell’obbligazione, quando le prestazioni diventano impossibili.

Nel caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori si determina l’estinzione del contratto anche nei confronti dell’altro lavoratore. E’ consentito un accordo novativo in base al quale il rapporto di lavoro prosegue con l’altro lavoratore.

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto il legislatore fa rinvio alla contrattazione collettiva e, in mancanza, alla disciplina generale del lavoro subordinato

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