Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, caratterizzato dall’obbligo del datore di lavoro di fornire una formazione al prestatore di lavoro.

Oggi riveste una portata regionale in quanto per effetto del D. Lgsl. 276/2003 non può più essere stipulato per i lavoratori del settore privato. Tale contratto quindi continua a trovare l’applicazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e in tale settore è disciplinato dalla legge n.451/1994.

Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato con giovani tra i 16 e i 32 anni, in due diverse tipologie:

  1. un primo tipo che non può avere durata maggiore ai 24 mesi ed è diretto all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate
  2. un secondo tipo, di durata non superiore ai 12 mesi, per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un’adeguamento della capacità professionale al contesto produttivo e organizzativo.

Possono stipulare questo tipo di contratto gli enti pubblici economici e le imprese e i consorzi che nei 12 mesi precedenti non siano stati interessati da sospensione del lavoro e da riduzione del personale.

Possono anche essere stipulati da associazioni professionali, socio-culturali e sportive, dagli enti pubblici di ricerca e da datori di lavoro iscritti agli albi professionali.

E’ comunque consentito stipulare il contratto di formazione e lavoro solo a quei datori di lavoro che al momento della richiesta di avviamento rislutino aver mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione sia scaduto nei due anni precedenti.

E’ richiesta la forma scritta ab sustantiam stabilendo che, in mancanza, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Per la validità di tale contratto è anche richiesta la predisposizione, a cura del datore di lavoro, del progetto formativo.

Una copia del contratto e di tale progetto va consegnata al lavoratore e un’altra copia va notificata all’ufficio pubblico competente. La mancata ratifica comporta che il lavoratore è considerato assunto a tempo indeterminato.