Nell’art. 2094 non è precisato se la relazione obbligatoria che viene descritta derivi o no da un contratto. La disciplina del contratto di lavoro, inoltre, non è inserita nel libro IV, bensì nel V, appositamente intitolate al lavoro. Qualora questi due dati vengano accostati all’evidenza di un contratto nel quale, dopo l’iniziale manifestazione di consenso delle parti, il contento della disciplina è praticamente sequestrato dalle fonti eteronome, viene a domandarsi che cosa rimanga dell’essere, quello di lavoro subordinato, un contratto.

In considerazione di tali elementi, un filone dottrinale ha sostenuto che tale relazione non ha una natura contrattuale. Secondo questa tesi, quello che rileva non è il contratto, bensì il rapporto di lavoro, la cui disciplina viene predisposta dalle fonti eteronome.

  Da tempo, tuttavia, la maggioranza dell’opinione dottrinale è schierata in favore della concezione contrattualistica del rapporto di lavoro. L’esistenza di una forte integrazione eteronoma, infatti, non è incompatibile con l’appartenenza del contratto di lavoro subordinato alla categoria dei contratti. Da tale opzione discende che, se nella ricostruzione della disciplina del contratto individuale di lavoro l’attenzione deve indirizzarsi sulla disciplina della legge, oltre che su quella dei contratti collettivi, l’esame del funzionamento del contratto in questione deve essere condotto tenendo conto dei principi generali del diritto dei contratti.

La qualificazione di quello di lavoro subordinato come un contratto, comunque, è soltanto il punto di partenza di un’analisi che deve poi inoltrarsi nella causa e nella struttura di tale contratto

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