La persona giuridica addetta all’ufficio, a prescindere che ne sia titolare o meno, instaura con l’amministrazione un duplice rapporto:

  • il rapporto di ufficio, da cui deriva il diritto ed il dovere di esercitare certe competenze e certi compiti inerenti all’organizzazione.

Tale rapporto d’ufficio ha origine da un atto dell’amministrazione (es. nomina ad un ufficio) con il quale si indica ad una certa persona fisica lo specifico ufficio nel quale dovrà operare.

  • il rapporto di servizio (di lavoro), da cui deriva l’obbligo di svolgere delle attività necessarie per l’esercizio di quelle competenze e di quei compiti.

Secondo la teoria tradizionale, tuttavia, il rapporto di lavoro è soltanto uno dei possibili rapporti di servizio volontari, che si contrappongono ai rapporti obbligatori (o coattivi):

  • i rapporti volontari possono essere:
    • rapporti professionali, ossia i rapporti di lavoro in senso stretto.
    • rapporti onorari, che, derivando da una nomina da parte di organi politici, in passato non davano diritto ad una remunerazione. Attualmente, al contrario, la prestazione onoraria viene remunerata, talvolta in misura modesta ma in altri casi in modo assai cospicuo;
  • i rapporti obbligatori si hanno quando il rapporto ha origine o permane per effetto di un provvedimento autoritario classificabile nella categoria dei provvedimenti ablatori personali (es. servizio militare). Tali rapporti, chiaramente, possono esistere soltanto in quanto specificamente previsti dalla legge.

In sintesi possiamo dire che il rapporto di servizio conferisce ad una persona la legittimazione necessaria a che possa essere parte di un rapporto d’ufficio.

Distinguere esattamente dove finisse il rapporto d’ufficio e dove cominciasse quello di servizio non era facile. Tanto il primo quanto il secondo, comunque, erano regolati dal diritto amministrativo e gli atti relativi erano considerati atti amministrativi impugnabili, come tali, di fronte al giudice amministrativo. Attualmente la situazione è molto diversa:

  • il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione è retto dal diritto comune in maniera simile ai rapporti di lavoro privati;
  • se il potere di definire l’organizzazione dell’amministrazione è rimasto oggetto di disciplina pubblicistica, dopo le riforme di fine secolo, anche il rapporto d’ufficio è, almeno per gli addetti, disciplinato in misura prevalente dal diritto privato
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