a) La causa

La causa è considerata come la funzione economico-sociale che il contratto è diretto a realizzare. Quindi la causa del contratto di lavoro è lo scambio tra lavoro e retribuzione e in relazione a ciò il contratto di lavoro è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive ed è un contratto di scambio in quanto destinato a coordinare interessi opposti delle parti e non a soddisfare interessi ad esse comuni.

Dal contratto di lavoro derivano quindi due obbligazioni principali:

– quella avente ad oggetto la prestazione di lavoro;

– quella avente ad oggetto la retribuzione.

b) La forma

La forma del contratto di lavoro è generalmente libera, non essendo previste particolari modalità di manifestazione del consenso. Il datore di lavoro è comunque tenuto a dare informazioni scritte dell’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro e del suo contenuto agli uffici di collocamento: Deve inoltre rilasciare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, il luogo del lavoro, la durata delle ferie, la retribuzione, l’orario di lavoro e i termini di preavviso di licenziamento.

Per talune categorie di lavoratori è però prevista una forma vincolata ab sustantiam: così la forma scritta è richiesta per l’arruolamento del personale navigante addetto alla navigazione interna e per il contratto di lavoro sportivo. La forma scritta è richiesta anche per quei patti che inseriscono nel contratto di lavoro elementi accidentali, come il patto di prova, o per i nuovi modelli di contratto di lavoro subordinato come il contratto di lavoro a tempo parziale e il contratto di inserimento.

c) L’oggetto

Le parti del contratto individuale di lavoro devono individuare l’oggetto dell’obbligazione di lavorare, o questo deve essere determinabile a pena di nullità. Nella pratica, però, le mansioni che il lavoratore si obbliga ad eseguire sono determinate mediante l’assegnazione di una qualifica tra quelle previste dalla disciplina sindacale o mediante l’inquadramento in un livello.

Oggetto del contratto di lavoro è anche la retribuzione, che deve essere determinata dalle parti. Qualora le parti non la determinino, il potere di determinarla è attribuito al giudice.

Si discute se sia consentita la stipulazione di un contratto di lavoro gratuito, visto che la Costituzione stabilisce che chi si obbliga a svolgere attività lavorativa abbia diritto ad una retribuzione.

Diverso è il caso del lavoro prestato spontaneamente, che quindi non costituisce adempimento d’obbligazione e non è subordinato.

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