Retribuzione e corrispettività nel contratto di lavoro

La retribuzione costituisce:

  • il principale diritto del lavoratore subordinato.
  • il principale obbligo a cui è tenuto il datore di lavoro.

Nell’essere la prestazione di lavoro promessa a fronte di una retribuzione (art. 2094) si coglie la natura corrispettiva del contratto di lavoro subordinato: la retribuzione, infatti, costituisce il corrispettivo del lavoro.

Il principio di corrispettività dovrebbe comportare che si ha diritto alla retribuzione solo se si è effettivamente lavorato. Sebbene questa sia la regola, comunque, si hanno numerose deviazioni, ossia ipotesi nelle quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione a prescindere dall’effettuazione della prestazione di lavoro (es. malattia, maternità). In tali ipotesi, la retribuzione, accanto alla principale funzione corrispettiva, assume una funzione sociale, di sostegno al reddito del lavoratore in situazioni di particolare bisogno.

Art. 36 co. 1 Cost.

L’art 36 co. 1, rappresentando la garanzia di una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ha comportato un’estensione erga omnes dell’efficacia delle clausole retributive dei contratti nazionali di categoria: le tariffe retributive dei contratti, infatti, sono state assunte dal giudice come parametro fondamentale di applicazione della nozione di sufficienza recata dalla previsione costituzionale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’art. 36, quindi, ha portato all’introduzione dei minimi retributivi, assicurando così l’unità retributiva di base delle varie aree del paese (identici soltanto i minimi tariffari). Rimane comunque aperta la questione se, per favorire lo sviluppo economico delle aree più depresse del paese, si possano prevedere diversificazioni dei minimi contrattuali, o clausole di uscita che permettano una libera deroga in peius nei riguardi dei predetti minimi.

L’art. 36 co. 1 Cost. prevede anche il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. La fonte che si è assunta il compito di dare concretezza a tale proporzione è il contratto collettivo che, attraverso la fissazione della retribuzione oraria o mensile (quantità), e tramite i sistemi di inquadramento professionale (qualità), provvedono ad articolare la struttura della retribuzione.

In teoria si potrebbe ipotizzare che l’art. 36 consenta un sindacato del giudice, il quale potrebbe valutare certi trattamenti contrattuali non rispettosi del precetto costituzionale circa la proporzione della retribuzione alla qualità del lavoro. Tali ipotesi, tuttavia, non hanno mai trovato riscontro nella giurisprudenza.

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