Il D. Lgsl. 276/2003 ha introdotto una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato, denominata contratto di lavoro intermittente, nota anche come lavoro a chiamata.

Elemento peculiare di questi tipo di contratto è che la prestazione non è effettuata con continuità, ma solo su richiesta del datore. Può essere stipulato nei casi, e per far fronte alle esigenze, previsti dai contratti collettivi, o in mancanza di questi, individuati provvisoriamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Può anche essere stipulato per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.. Oppure in via sperimentale, per prestazioni rese dai soggetti in stato di disoccupazione con meno di venticinque anni o da lavoratori con più di quarantacinque anni.

E’ vietato il ricorso al contratto di lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive, da parte delle imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

Durante i periodi di interruzione del lavoro, il lavoratore non è obbligato a rimanere a disposizione del datore, ma, nel caso in cui si impegni, contrattualmente, a garantire tale disponibilità, ha diritto ad un’indennità, stabilita dai contratti collettivi.

Inoltre nel caso il lavoratore si ammali e perciò sia impossibilitato a rispondere alla chiamata, deve informare tempestivamente il datore di lavoro. Nel periodo di temporanea indisponibilità non ha diritto all’indennità.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata costituisce inadempimento contrattuale e può giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione dell’indennità per il periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno.

Questo contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini di prova e deve indicare, secondo quanto recepito dal CCNL, :

1) durata,

2) ragioni del ricorso a tale tipo di lavoro,

3) luogo e modalità dell’eventuale disponibilità,

4) trattamento economico e normativo,

5) indennità,

6) modalità di chiamata,

7) eventuali misure di sicurezza.

 In mancanza di tali indicazioni o della prova scritta, la Legge non prevede quali conseguenze derivino ed è da ritenersi che il contratto sarà considerato come un normale contratto di lavoro subordinato.