Nel periodo corporativo il potere direttivo del datore di lavoro non era sottoposto a limiti, poichè era espressione della supremazia e dell’autoritĂ  dell’imprenditore. In teoria tale potere era sottoposto solo ai limiti derivanti dai principi generali di buonafede e correttezza.

Solo in tempi recenti la Giurisprudenza ha utilizzato quei principi per controllare l’esercizio dei poteri del datore di lavoro. Così ormai frequentemente quei principi sono applicati dai giudici per valutare la legittimitĂ  di tutti i provvedimenti adottati dal datore di lavoro.

Limitazioni al potere del datore di lavoro sono state poi introdotte con legge 300/1970, che ha posto limiti al potere del datore di lavoro di modificare le mansioni o di modificare il luogo di lavoro. e ha posto limiti anche al potere di controllo per verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione.

Così, per tutelare la personalità del lavratore, sono vietati al datore di lavoro:

  • l’uso di guardie giurate per scopi diversi da quelli strettamente attineti alla tutela del patrimonio aziendale
  • ha poi l’obbligo di comunicare i nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza dell’attivitĂ  lavorativa
  • non può utilizzare apparecchiature per controllare a distanza l’attivitĂ  del lavoratore, se non esistono esigenze organizzative, produttive, o di sicurezza e comunque deve avvenire con accordo sindacale
  • non può disporre visite personali di controllo, senza accordi sindacali
  • non può effettuare direttamente gli accertamenti sanitari per verificare l’idoneitĂ  fisica del lavoratore o le assenze per malattia o per infortunio
  • non può compiere indagini