I caratteri

Imperatività à comporta l’obbligo giuridico in capo al governo di dare concreta attuazione alla delega ricevuta;

  • Il primo requisito è condivisibile. L’unica conseguenza in caso di inottemperanza vi è sul piano politico, fino all’estremo rimedio della revoca della fiducia e delle conseguenti dimissioni del governo.

Istantaneità à impone al governo di procedere alla suddetta attuazione con unico atto e non con una serie di atti.

  • Il secondo requisito è oggi smentito da una specifica disposizione legislativa dall’articolo 14 della legge 400 del 1988, la quale stabilisce infatti che: se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti.

L’uso frazionato del potere delegato

Nella prassi si registrano casi di leggi di delegazione che espressamente consentono al governo un uso frazionato del potere delegato, oppure che stabiliscono addirittura un termine per l’esercizio cosiddetto normale della delega, ed un termine entro il quale il governo può adottare uno o più decreti noti come decreti correttivi, per modificare la disciplina adottata con il primo decreto, ove ciò si renda necessario sulla base delle prime esperienze applicative, al fine di meglio adeguarla ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

Le deleghe miste

Accanto alle leggi di delega che sono definite come meramente formali dal momento che non contengono disposizioni pienamente efficaci erga omnes, nella prassi si riscontrano abbastanza spesso le leggi di deleghe miste, in quanto prescriventi oltre alle disposizioni che disciplinano la delega vera e propria, anche disposizioni di immediata applicazione che si riferiscono alla stessa o una diversa materia rispetto a quella oggetto della delega.

I limiti generali delle leggi di delega legislativa.

Si possono escludere dalla possibilità di delega, tutte quelle ipotesi caratterizzate

  • profilo sostanziale: dell’esistenza di un rapporto di controllo tra le camere e il governo, oltre al caso esaminato del conferimento della stessa delega legislativa, l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, legge di conversione dei decreti legge, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato, l’istituzione per legge di commissioni parlamentari di inchiesta, la deliberazione dello stato di guerra ed il conferimento al governo di poteri necessari;
  • profilo formale: inoltre tutte quelle ipotesi nelle quali la costituzione non si limita a stabilire una riserva di legge ma indica espressamente che gli eventuali interventi legislativi devono necessariamente essere adottati dalle camere. Una convincente invece la tesi che esclude la possibilità di una delega legislativa nel caso di leggi rinforzate.

Un limite particolare introdotto dalla legge del 27 luglio del 2000 n.212 secondo il quale l’adozione di norme interpretative “in materia tributaria” può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando con tale disposizione l’interpretazione autentica. L’espressione “legge ordinaria” usata nella citata disposizione intende delimitare il potere di interpretazione autentica, escludendo che esso venga esercitato mediante decreto-legge o decreto legislativo. Tale limite però essendo stabilito dalla legge ordinaria senza copertura costituzionale è dunque derogabile da un atto con forza di legge

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