In generale, affermarsi che il principio della revocabilità della procura trova il suo fondamento nel principio generale della revocabilità degli atti consessi ad un soggetto dell’interesse altrui (proprio).

Tuttavia, sussiste un limite al potere di revocabilità della procura che sia nel caso della cosiddetta Procura irrevocabile.

a) La prima ipotesi si ha nel caso in cui il potere rappresentativo è conferito anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (es. procura conferita al creditore per vendere un bene al fine di soddisfarsi sullo ricavato). L’irrevocabilità della procura trova la sua giustificazione nel fatto che l’eventuale revoca verrebbe a ledere un diritto delle rappresentante o del terzo. In tali casi, comunque, la procura può essere revocata se sussiste una giusta causa o se ne è stata prevista la revocabilità.

b) La seconda ipotesi si ha nel caso in cui la procura è irrevocabile per espressa volontà del rappresentato. Al riguardo si deve precisare che il rappresentato non potrebbe rendere irrevocabile la procura conferita nel suo esclusivo interesse, in quanto sarebbe priva di causa e come tale nulla. Tale irrevocabilità sarebbe contraria al principio di uguaglianza reciproca. Se invece la procura è conferita nell’interesse del procuratore o di un terzo, l’irrevocabilità risponde alla regola legale.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento