Le cause di estinzione del potere di rappresentante solo:

a)     La revoca della procura: la è il negozio unilaterale mediante il quale il rappresentato prima di efficacia la procura, distinguendo di conseguenza il potere delle rappresentante. Il rappresentato può anche modificarlo. La modifica della procura è una revoca parziale del podere di rappresentanza e come tale deve essere quindi distinta rispetto alla integrazione della procura, mediante la quale il rappresentato specifica o amplia il potere conferito. La revoca di vita della procura è prevista dalla legge in conformitĂ  al principio generale della revocabilitĂ  dei poteri conferiti ad un soggetto dell’interesse altrui. La revoca può essere espressa o tacita. Si ha revoca tacita quando il rappresentato tiene un comportamento incompatibile con la volontĂ  di mantenere alla rappresentante di potere di rappresentanza (es. la nomina di una rappresentante esclusivo per il compimento dello stesso affare che abbia costituito oggetto della procura). Ovviamente la revoca, sia tacita che espressa, deve essere portata conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Il revocante che non assolve a questo onere non può opporre la revoca al terzo contraente, salva la possibilitĂ  di provare che questi al momento della conclusione del contratto sapeva che la procura era stata revocata o modificata. La necessitĂ  che la revoca sia portata conoscenza dei terzi ha indotto la dottrina prevalente a parlare di atto recettizio. Il contrario, afferma il Bianca, deve osservarsi che la legge non prevede l’onere della comunicazione bensì quello della adeguata pubblicazione dell’atto. In altri termini in presenza di terzi interessati, la comunicazione si rende necessaria ma non come specifico onere del revocante bensì come mezzo concretamente idoneo per portare la revoca a conoscenza dei terzi. Dal momento in cui il rappresentante ha avuto conoscenza dell’avvenuta revoca egli deve astenersi dallo svolgere attivitĂ  rappresentativa.

b)    La rinunzia da parte del rappresentante

c)     La sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante

d)    La scadenza del termine

e)     Il verificarsi della condizione risolutiva

f)      L’estinzione del rapporto di gestione.

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