Vi è abuso di potere rappresentativo quando il rappresentante, pur fornito del potere rappresentativo, abbia fatto cattivo uso di esso agendo in conflitto di interessi con il rappresentato, quando trascura o lede l’interesse di quest’ultimo (cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con l’interesse del rappresentato) e, ancora, quando si discosta dalle istruzioni ricevute.

L’abuso significa, infatti, un cattivo uso del potere rappresentativo di cui il rappresentante è comunque titolare; precisamente il rappresentante esercita il potere di cui è titolare ma non in conformità degli obblighi verso il rappresentato. Quindi, l’atto è efficace ma da luogo alla responsabilità del rappresentante per il suo inadempimento.

A carico del rappresentante sussiste, infatti, l’obbligo legale di esercitare il potere rappresentativo nell’interesse delle rappresentato.

La violazione di tale obbligo non rende tuttavia l’atto invalido salva l’ipotesi di conflitto di interessi. Infatti, come già osservato, la cura effettiva dell’interesse delle rappresentato non è comunque elemento essenziale della rappresentanza, per cui l’atto delle rappresentante è efficace nei confronti delle rappresentato anche se il rappresentante non agisce nell’interesse del rappresentato. Per cui il rappresentato non potrà respingere l’atto del rappresentato soltanto perché si tratta di un atto pregiudizievole ma occorre che sia compiuto in conflitto di interessi.

Sappiamo anche che talvolta la procura si accompagna ad un rapporto di mandato o ad un altro rapporto gestorio con il quale il rappresentante è obbligato a compiere un’attività di gestione per conto del rappresentato. Al riguardo occorre tenere presente che l’inosservanza degli obblighi inerenti al rapporto di gestione comporta l’inefficacia dell’atto quando le istruzioni date al mandatario concorrono a determinare il contenuto della procura. Infatti, quando alla procura si accompagna un rapporto gestorio il rappresentato concede alla rappresentante il potere rappresentativo strettamente necessario per assolvere l’incarico; per cui l’atto rappresentativo che non rispettasse il contenuto dell’incarico eccederebbe la procura e sarebbe perciò inefficace verso il rappresentato.

Non devono essere confuse pertanto le seguenti ipotesi:

1) Abuso del potere rappresentativo: si ha quando il rappresentante, mantenendosi nei limiti dei poteri conferitigli, non agisce nell’interesse delle rappresentato, bensì in quello proprio o di un terzo (es. contratto con se stesso).

2) Eccesso di potere rappresentativo: si ha quando il rappresentante abbia sorpassato i limiti dei poteri conferitigli (es. il rappresentante vende un bene immobile mentre la procura gli consente di alienare solo beni mobili).

3) Difetto di potere rappresentativo: si ha difetto di potere, ad esempio, nel caso del falsus procurator cioè di colui che abbia agito come rappresentante senza averne in realtà alcun potere.

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