La politica di promozione del sindacato contiene in sé la necessità di una delimitazione selettiva dei soggetti collettivi protetti, necessità questa che è stata a lungo soddisfatta dal richiamo alla figura del “sindacato maggiormente rappresentativo”, quale unico destinatario del sostegno legislativo e politico, in quanto capace di influenzare e governare vasti strati di lavoratori. ”Maggiormente rappresentativo” è quel sindacato che presenta in modo sicuro la capacità di esprimere adeguatamente l’interesse del sottostante gruppo professionale, rispetto ad un ampia massa di lavoratori.

Nel momento di massima ascesa del versante politico-legislativo, il s. m. r. comincia un lento ma irreversibile declino, per la sua incapacità di esprimere adeguatamente l’universo sempre più ampio e complesso degli interessi di lavoro.

Già il Protocollo del 1993 supera il criterio dell’art. 19 st. lav., che vede però un notevole cambiamento con il referendum del giugno 1995, con l’abrogazione parziale relativa al settore privato, e con quella completa nel settore pubblico. Solo per la Corte Costituzionale non scompare del tutto dal nostro ordinamento la maggiore rappresentatività, che conserva infatti rilevanza a fini extra-aziendali.

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