La maggiore rappresentatività per attività speciali

Se per le attività ti­piche è sufficiente la rappresentatività minima, per l’esercizio di speci­fiche attività, espressamente previste dalla legge, occorre una rappresenta­tività qualificata, quale la maggiore rappresentatività.

La legge attribuisce ai sindacati maggiormente rappresentativi il potere di stipulare determinati contratti collettivi, di partecipare alla composizio­ne di organi amministrativi o giurisdizionali, di limitare la gestione azien­dale mediante procedure d’informazione e di consultazione.

Il carattere selettivo

La mag­giore rappresentatività è un criterio selettivo che esclude dalle attività contemplate gli altri sindacati minoritari; è un criterio selettivo che si differenzia da quello del­l’art. 39 co. 4 cost., il quale, viceversa, prevede la partecipazione, sia pure in proporzione al numero degli iscritti, di tutti i sindacati, anche quelli minori.

Gli indici di rappresentatività: carenza legislativa

Gli indici della mag­giore rappresentatività non sono espressamente previsti dalla legge, se non per fini determinati quali la composizione del CNEL e l’attribuzione del patrimonio delle disciolte associazioni sindacali.

La rappresentatività derivata: inadeguatezza e quella effettiva

La legge fa a vol­te riferimento alla maggiore rappresentatività derivata, consistente nell’a­desione del sindacato alle confederazioni maggiormente rappresentative. Tale criterio non è adeguato perché con esso non si arriva all’individuazione del sindacato maggiormente rappresentativo, potendo un sindacato aderente alla confederazione essere scarsamente rappresentativo nell’ambito della categoria di appartenenza (come vedremo tale criterio è sta­to abrogato dal referendum dell’1l giugno 1995, ma soltanto per la for­mazione delle rappresentanze sindacali aziendali).

La linea attuale è quella di fare ri­ferimento alla maggiore rappresentatività effettiva.

I criteri di effettività

Nella prassi delle relazioni industriali si sono affermati alcuni criteri di effettività della maggiore rappresentatività: quantitativo, qualitativo, fun­zionale, istituzionale.

Il criterio quantitativo consiste nel numero degli iscritti, anche se di difficile in­dividuazione; quello qualitativo è rappresentato dal gra­do d’indipendenza del sindacato dalla controparte datoriale; quello fun­zionale viene individuato con riguardo al livello di partecipazione all’a­zione sindacale, in particolare contrattazione collettiva e proclamazione dello sciopero; quello istituzionale si desume dalla partecipazione del sin­dacato agli incontri triangolari con l’altra parte e con il governo per la de­terminazione delle linee di politica economica e sociale e per il parere re­lativo ai disegni di legge in materia economica e sociale.

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