La maggiore rappresentatività per attività speciali
Se per le attività tipiche è sufficiente la rappresentatività minima, per l’esercizio di specifiche attività, espressamente previste dalla legge, occorre una rappresentatività qualificata, quale la maggiore rappresentatività.
La legge attribuisce ai sindacati maggiormente rappresentativi il potere di stipulare determinati contratti collettivi, di partecipare alla composizione di organi amministrativi o giurisdizionali, di limitare la gestione aziendale mediante procedure d’informazione e di consultazione.
Il carattere selettivo
La maggiore rappresentatività è un criterio selettivo che esclude dalle attività contemplate gli altri sindacati minoritari; è un criterio selettivo che si differenzia da quello dell’art. 39 co. 4 cost., il quale, viceversa, prevede la partecipazione, sia pure in proporzione al numero degli iscritti, di tutti i sindacati, anche quelli minori.
Gli indici di rappresentatività: carenza legislativa
Gli indici della maggiore rappresentatività non sono espressamente previsti dalla legge, se non per fini determinati quali la composizione del CNEL e l’attribuzione del patrimonio delle disciolte associazioni sindacali.
La rappresentatività derivata: inadeguatezza e quella effettiva
La legge fa a volte riferimento alla maggiore rappresentatività derivata, consistente nell’adesione del sindacato alle confederazioni maggiormente rappresentative. Tale criterio non è adeguato perché con esso non si arriva all’individuazione del sindacato maggiormente rappresentativo, potendo un sindacato aderente alla confederazione essere scarsamente rappresentativo nell’ambito della categoria di appartenenza (come vedremo tale criterio è stato abrogato dal referendum dell’1l giugno 1995, ma soltanto per la formazione delle rappresentanze sindacali aziendali).
La linea attuale è quella di fare riferimento alla maggiore rappresentatività effettiva.
I criteri di effettività
Nella prassi delle relazioni industriali si sono affermati alcuni criteri di effettività della maggiore rappresentatività: quantitativo, qualitativo, funzionale, istituzionale.
Il criterio quantitativo consiste nel numero degli iscritti, anche se di difficile individuazione; quello qualitativo è rappresentato dal grado d’indipendenza del sindacato dalla controparte datoriale; quello funzionale viene individuato con riguardo al livello di partecipazione all’azione sindacale, in particolare contrattazione collettiva e proclamazione dello sciopero; quello istituzionale si desume dalla partecipazione del sindacato agli incontri triangolari con l’altra parte e con il governo per la determinazione delle linee di politica economica e sociale e per il parere relativo ai disegni di legge in materia economica e sociale.