Il sindacato rappresentativo nel vecchio art. 19, lett. A): la maggiore rappresentatività presunta e i suoi indici di rilevazione

L’ elevato numero di iscritti non poteva bastare per conferire una patente di “maggiore rappresentatività”, senza la chiamata in causa di altri requisiti, che dottrina e giurisprudenza hanno così individuato:

1) l’equilibrata presenza in un ampio arco di categorie professionali, non potendosi considerare maggiore rappresentatività una confederazione concentrata solo in alcuni settori o in una sola categoria;

2) la diffusione su tutto il territorio nazionale;

3) l’esercizio continuativo dell’azione di autotutela con riguardo a diversi livelli e a diversi interlocutori;

4) la reale capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese.

In concreto, la giurisprudenza ha ritenuto maggiormente rappresentative le tre confederazioni CGIL, CISL e UIL.

La lettera a) dell’art. 19 St. lav. è stata quindi abrogata.

Il sindacato rappresentativo nell’art. 19 Statuto dei Lavoratori Dopo il referendum: la rappresentatività “effettiva” e i diritti sindacali

Dopo l’abrogazione della lettera a) la norma predilige il collegamento esclusivo delle r. s. a. con associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, ne emerge quindi una rappresentatività originaria, empiricamente verificabile; ne usciranno favorite le confederazioni storiche, poiché sono essenzialmente i grandi sindacati a stipulare contratti collettivi applicati nelle unità produttive.

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