In alcuni recenti interventi, il legislatore ha introdotto una differente nozione, quella di sindacato comparativamente più rappresentativo. Si tratta di ipotesi nelle quali la legge assume il contratto collettivo, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, come fatto produttivo di effetti giuridici da lei stessa determinati, ad esempio assume le retribuzioni come parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo previdenziale.

La comparazione dovrà essere compiuta sulla base degli indici tradizionalmente elaborati: consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione effettiva alle relazioni industriali.

Questa soluzione lascia aperto il problema sull’ipotesi in cui, due contratti collettivi concorrenti non coprano il medesimo gruppo professionale, ma uno più ampio o più ristretto rispetto all’altro. Il criterio del sindacato comparativamente rappresentativo non è in grado di risolvere un simile problema, per l’ovvia ragione che la comparazione può avvenire solo tra termini omogenei.

In altri casi la legge affida al contratto collettivo stipulato dai sindacati comparativamente più

rappresentativi la funzione di integrare o modificare la regolamentazione posta dalla legge stessa, ne consegue che occorre selezionare le organizzazioni dell’una e dell’altra parte autorizzate a dettare le regole.

Se esistono due contratti collettivi che, per lo stesso ambito di applicazione, dettano due tariffe retributive differenti, la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo consiste nell’individuare quale delle due tariffe debba (ad esempio) essere presa come base di calcolo per stabilire la contribuzione previdenziale.

Al contrario, solo i sindacati comparativamente più rappresentativi sono abilitati a stabilire, nel contratto collettivo, in quali ipotesi possa stipularsi il contratto di lavoro interinale e il contratto collettivo stipulato da altri sindacati non potrà disporre in materia. La selezione nel primo caso opera tra contratti, nel secondo tra sindacati e in tal caso la differenza è meramente terminologica.

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