Il difetto di rappresentanza riguarda l’ipotesi del contratto stipulato da chi non ha alcun potere rappresentativo (o eccede i limiti della procura).

In difetto del potere di rappresentanza di contratto non è efficace né rispetto a rappresentante, né rispetto al rappresentato e neppure rispetto al terzo contraente.

–         Rispetto al rappresentato il contratto non è efficace in quanto l’imputazione dei difetti del negozio direttamente in capo al rappresentato discende dal potere rappresentativo dello stipulante. Se questo potere nonno sussiste, evidentemente, il negozio rimane estraneo alla sera giuridica del rappresentato.

–         Rispetto al rappresentante il negozio è inefficace in quanto si tratta di un atto compiuto nel nome del rappresentato. Il negozio cioè è destinato a produrre effetti nella sfera giuridica delle rappresentato e non su quella del sedicente rappresentante, il quale non assume alcun impegno né compie alcun atto dispositivo in nome proprio.

–         Nei confronti del terzo il contratto è egualmente inefficace. Ciò in quanto in capo al tale soggetto non possono prodursi effetti obbligatori o reali provvide contratto poiché tali effetti presuppongono l’operatività del contratto nei confronti del rappresentato.

L’inefficacia del contratto stipulato dal falso rappresentante non significa che tale contratto sia nullo o annullabile. Il contratto è semplicemente privo di un requisito di efficacia che può essere integrato successivamente mediante la ratifica da parte del rappresentato.

Il contratto concluso dal falso rappresentante è un contratto perfetto, in quanto, consta di tutti gli elementi costitutivi (accordo, oggetto, causa, forma.).

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