Sebbene, sia teoricamente possibile che un soggetto si limiti a conferire ad un altro soltanto il potere rappresentativo, tuttavia è anche normale che la procura si accompagni ad un rapporto di mandato o ad un’altro rapporto gestorio con il quale il rappresentante è obbligato a compiere un’attività di gestione per conto del rappresentato.

Per cui dell’ambito della rappresentanza diretta si possono distinguere due rapporti differenti tra rappresentato e il rappresentante:

– un rapporto avente rilevanza esterna, in virtù del quale il rappresentante acquista la legittimazione a spendere il nome delle rappresentato nei rapporti con i terzi; tale rapporto trova la sua fonte della procura.

– un rapporto avente rilevanza interna (detto anche di gestione), in virtù del quale il rappresentante è tenuto a compiere un’attività che incide nella sfera di interessi delle rappresentato; tale rapporto trova la sua fonte nel contratto di mandato.

Il mandato può essere con o senza rappresentanza: per cui se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome delle mandante si applicano le norme sulla rappresentanza; mentre se il mandatario agisce in nome proprio, egli acquista i diritti e assume gli obblighi in prima persona salvo l’obbligo di ritrasferire tutto al mandante.

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