L’esercizio del diritto di sciopero consiste nell’astensione dal lavoro.

Tale estensione costituisce sciopero legittimo anche quando non sia totale e sia di durata inferiore all’orario di lavoro giornaliero (c.d. sciopero a singhiozzo). La giurisprudenza considera legittima anche l’astensione che riguardi soltanto singole mansioni (c.d. blocco delle mansioni) ovvero riguardino svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario (c.d. blocco del lavoro straordinario).

È stato considerato sciopero legittimo anche un modo di eseguire il lavoro – e cioè una non mansione – che determini però un calo del rendimento e della produzione abituale.

La giurisprudenza è orientata nel ritenere che l’astensione dal lavoro sia legittima pure quando non riguardi tutti i lavoratori dell’impresa o dello stabilimento ma soltanto quelli addetti ad alcuni reparti (c.d. sciopero a scacchiera).

Nei casi di sciopero attuato con le modalità di cui abbiamo detto un ( a singhiozzo, a scacchiera, con blocco delle mansioni ecc.) non può essere escluso che possano derivare ai lavoratori conseguenze ulteriore rispetto alla perdita della retribuzione corrispondente alla durata effettiva dello sciopero e che possano derivare conseguenze anche per tutti lavoratori, compresi quelli che non hanno scioperato.

È quanto può verificarsi nel caso degli scioperi cosiddetti a singhiozzo o a scacchiera attuati imprese con lavorazioni a ciclo continuo, o per quella scacchiera, i reparti a monte del ciclo di produzione. Questi scioperi possono determinare la inutilità, quando lo sciopero è cessato, della prestazione lavorativa di tutti i lavoratori, in utilità necessariamente determinata dalla intervenuta interruzione del ciclo produttivo e dal tempo necessario a riattivarlo.

Lo sciopero si realizza pur sempre nell’ambito del rapporto di lavoro e, se determina l’esonero temporaneo dall’obbligazione di lavorare, non per questo esonera i lavoratori dagli obblighi di buona fede e correttezza (artt.1175 e 1375 cc).

La giurisprudenza ammette l’esistenza di limiti esterni allo sciopero nel senso che questo non può essere legittimamente esercitato quando leda altri diritti essenziali.

In questo contesto, si ritiene che le modalità di esercizio dello sciopero, se possono arrecare danno alla produzione, e non devono provocare però danno agli impianti. Per evitare tale danneggiamento sono spesso stipulati accordi aziendali per cui, in caso di sciopero, un gruppo di lavoratori ( comandata) scelti a volte dallo stesso sindacato, non si astiene dal lavoro. Quando accordi del genere non siano raggiunti è legittima la fermata degli impianti per la loro messa in sicurezza.

Il diritto di sciopero non può essere esercitate modo tale da pregiudicare la produttività dell’azienda.

 

Lascia un commento