Il cumulo dei trattamenti pensionistici
Dalle conclusioni fatte, dovrebbe derivare, la regola dell’alternatività delle prestazioni e quindi del divieto di cumulo. Ed invece la tendenza è stata mantenere l’ammissibilità del cumulo tra prestazioni previdenziali , sia pure con alcuni temperamenti.
Ma si è avvertita l’esigenza di un intervento riformatore che provvedesse a garantire quell’uniformità di trattamenti previdenziali. In questo senso abbiamo la disciplina dettata dalla L.421/92E dal D .Lgs 503/92 e infine dalla L. 335/95.
Specie quest’ultima ha sancito il divieto di cumulo delle pensioni di invalidità e di reversibilità, e anche dell’assegno ordinario di invalidità a carico dell’INPS, se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per lo stesso evento.
Tuttavia il divieto è stato mitigato dall’art 73 L. 388/00 che ha previsto la possibilità di cumulo tra il trattamento di reversibilità erogato dall’INPS e la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL, se dall’infortunio o malattia consegua la morte del lavoratore.
Il cumulo delle pensioni con altri redditi
La disciplina del cumulo tra pensioni e retribuzioni ha avuto alterne vicende.
All’inizio la legge aveva disposto il divieto totale di cumulo delle pensioni d’invalidità e vecchiaia con retribuzione e con altri redditi.
In seguito il divieto di cumulo è stato limitato alla parte eccedente i trattamenti minimi e ha previsto la non cumulabilità della quota di pensione di vecchiaia con la retribuzione nella misura del 50% e fino alla concorrenza della stessa retribuzione.
Il parziale divieto di cumulo è stato poi esteso a tutti i regimi previdenziali.
Per le pensioni di anzianità maturate dopo il 30 sett 96 la legge ha vietato il cumulo con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, eccetto il caso del pensionato che avesse maturato i requisiti di età per la pensione di vecchiaia.
Allo stesso modo è stato vietato il cumulo tra retribuzione e pensione di invalidità.
La L. 335/95 ha anche stabilito il divieto parziale di cumulo di trattamenti pensionistici ai superstiti con reddito del beneficiario.
Infine la stessa legge ha disposto per i titolari (con – di 63 anni) di pensione di vecchia unificata, il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Il cumulo è consentito nel limite del 50% della parte eccedente il trattamento minimo ,solo a condizione che sia stata raggiunta un età pari o superiore a 63 anni e indipendentemente dall’età se i rediti derivano da lavoro autonomo.
La disciplina è stata modificata con L. 388/00 che ha revocato all’art 72 il divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia sono divenute cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Se invece l’anzianità contributiva è inferiore a 40 anni, resta il divieto del cumulo con i redditi da lavoro subordinato, mentre la pensione è cumulabile per intero con i redditi da lavoro autonomi fino al limite del trattamento minimo e parzialmente (70%) per la parte eccedente il trattamento m minimo.
Stessa disciplina era stata dettata per le pensioni di anzianità, ma la legge poi ha previsto la totale cumulabilità tra reddito di lavoro dipendente e pensione di anzianità quando questa sia conseguita con 37 anni di retribuzione e 58 anni di età ed stendendo tale disciplina ai già pensionati. Resta invece il divieto parziale di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, per la parte eccedente il trattamento minimo.