La determinazione del contenuto del contratto può avere luogo anche ad opera di norme di legge, regolamenti o usi. L’intervento delle norme di legge può avere luogo in diverso modo a seconda che si ponga in funzione limitativa dell’autonomia delle parti o integrativa. Nel primo caso le parti non possono derogare a quanto le legge stabilisce ed una clausola difforme sarebbe nulla. Solitamente l’intervento integrativo ad opera delle norme di legge ha luogo attraverso norme aventi carattere dispositivo. V’è una disputa di carattere teorico in ordine alla collocazione dell’intervento della legge e cioè se tale intervento debba collocarsi al di fuori del contratto, sul piano degli effetti, onde il contratto sarà così caratterizzato da effetti conformi alla volontà delle parti ed effetti derivanti dalla legge anche contro la prima. Quale che sia la collocazione più appropriata resta il fatto che l’autonomia dei contraenti trova limiti e di notevole peso. Ove ad es. si abbiano presenti le limitazioni in tema di durata del rapporto di locazione di immobili ad uso abitativo è innegabile che la disciplina della durata del contratto viene sottratta all’autonomia delle parti. In relazione a questa forma di intervento il c.c. ha pensato di introdurre un’apposita disposizione, l’art. 1339 stabilisce che “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”. La formulazione di tale norma induce a pensare che l’intervento della legge abbia luogo proprio in ordine al contenuto del contratto. Il che significa, che per quel tipo di contratto, la disciplina è il risultato dell’apporto di diverse fonti. Resta da definire più in particolare la tecnica che contraddistingue l’intervento della norma di legge. secondo una certa teoria le norme di legge imporrebbero ai contraenti di inserire ad es. nei loro contratti determinate clausole o prezzi di beni o servizi. Se i contraenti si rifiutano, la sanzione sarà la modificazione di quanto statuito da essi difformemente nel senso invece disposto dalla legge. Se poi una parte unilateralmente si rifiutasse risponderebbe di culpa in contrahendo. Si è data così risposta implicitamente alla natura dell’intervento ad opera della norma di legge. Esso è automatico, nel senso che non dipende dalla volontà delle parti ma opera di diritto. Si dovrebbe definire sostitutivo, almeno seguendo l’art. 1419 che stabilisce che “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. Ma neanche di sostituzione potrà parlarsi quando la clausola o il prezzo intervengano in via autoritativa.

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