Modalità della specifica approvazione per iscritto

La norma che richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deroga alla regola valevole in linea di massima per le condizioni generali di contratto le quali, come si è avuto modo di vedere, sono efficaci nei confronti dell’aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

La necessità della specifica approvazione per iscritto costituisce anche una deroga alla regola generale sulla formazione del contratto non sono in quanto esige da scritta ma in quanto esige che le clausole vessatorie siano oggetto di una specifica approvazione.

Non basta, quindi, che l’aderente sottoscriva il testo del contratto contenente le clausole vessatorie ma è necessaria un’apposita sottoscrizione avente ad oggetto tali clausole. L’interpretazione giurisprudenziale puntualizza al riguardo che non occorre sottoscrivere ciascuna clausola essendo sufficiente sottoscrivere un’apposita dichiarazione che raggruppi le clausole vessatorie.

Inefficacia delle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto

La prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ritiene che la mancanza della specifica approvazione importi la nullità assoluta delle clausole vessatorie.

Tuttavia, in aderenza al testo della legge sembra più corretto parlare di inefficacia della clausola vessatoria come quindi fosse estranea al contenuto del contratto. In mancanza della specifica approvazione per iscritto la clausola vessatoria non effetto.

Occorre specificare però che l’inefficacia della clausola vessatoria non preclude all’aderente di chiederne giudizialmente l’applicazione qualora la reputi conveniente. L’inefficacia delle clausole vessatorie prive di specifica approvazione scritta non si estende all’intero contratto.

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