La specifica approvazione come essenziale requisito di forma a tutela dell’aderente

La ragione della norma che richiede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie deve ricercarsi nell’esigenza di tutelare l’aderente contro le condizioni generali gravosa e cioè le condizioni che aggravano la sua posizione rispetto a quella risultante dall’applicazione della disciplina legale del contratto.

L’esigenza di una particolare tutela dell’aderente è stata ravvisata nel pericolo della sorpresa e cioè nel pericolo che chi accetta in blocco le clausole predisposte unilateralmente da altri non si renda sufficientemente conto della portata e del significato di ciascuna clausola. Per cui, la specifica approvazione per iscritto consentirebbe di rendere attento l’aderente sulle clausole più gravose.

Trattandosi di un requisito di forma la specifica approvazione per iscritto è comunque necessaria a prescindere dalla circostanza che l’aderente abbia o non abbia avuto sufficiente consapevolezza delle clausole vessatorie. Pertanto, in mancanza della specifica approvazione per iscritto la clausola vessatoria è priva di rispetto e questo anche se l’aderente ne abbia preso effettiva conoscenza al momento della conclusione del contratto. Occorre comunque precisare che il requisito della specifica approvazione per iscritto non esime il predisponente dall’onere di rendere le condizioni generali normalmente conoscibili anche nel senso di facilmente intellegibili, comprensibili. Nel caso in cui non venga rispettato il requisito della normale conoscibilità la clausola vessatoria deve ritenersi priva di effetto e ciò anche se formalmente accettata dall’aderente. E’, invece, efficace la clausola ambigua ma in tal caso prevale il significato più favorevole all’aderente.

Ipotesi nelle quali non è richiesta la specifica approvazione

La specifica approvazione per iscritto non si ritiene necessaria quando la clausola vessatoria sia stata negoziata dalle parti o quando il testo è stato concordato dalle contrapposte associazioni di categoria.

Con riferimento alle clausole negoziate dalle contrapposte organizzazioni di categoria deve, peraltro, essere osservato che manca il presupposto della predisposizione unilaterale del testo in quanto l’intervento di organizzazioni di categoria sufficientemente rappresentative comporta che il testo sia negoziato nell’interesse di entrambe le parti.

Il requisito della specifica approvazione per iscritto non è richiesto, inoltre, quando la stipulazione avvenga per atto pubblico. Anche in tal caso manca il presupposto della predisposizione unilaterale delle clausole. Pur se il testo sia stato preparato da una delle parti, il contratto si conclude in quanto il pubblico ufficiale a certa che esso è l’espressione della comune volontà di entrambe le parti.

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