Risarcimento del danno nella responsabilità extracontrattuale
Dal momento che attualmente la responsabilità civile si considera soprattutto sotto l’aspetto della sua funzione risarcitoria, il danno viene a rappresentare l’elemento cardine del sistema. In materia di danni si deve distinguere tra il danno economico e il danno giuridico. Il danno economico, ovvero quello che ha riflessi di natura patrimoniale, è risarcibile solo se viene considerato giuridicamente rilevante (danno giuridico), ovvero solo se è ingiusto.
Il risarcimento del danno può avvenire:
- con somma di denaro (per equivalente), ovvero con un’obbligazione di valore.
- in forma specifica, ovvero con la sostituzione della cosa danneggiata da parte del danneggiante con un’altra di identiche qualità.
La funzione risarcitoria della responsabilità civile, comunque, oltre che a decidere se il risarcimento sia dovuto o meno, deve precisare quanto deve essere ampio il danno risarcito, ovvero a quanto ammonta il danno da riparare.
Risarcimento in forma specifica
L’art. 2058 dispone che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (co. 1). Il giudice, tuttavia, può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
La Corte di Cassazione, chiamata a disciplinare un caso di corruzione di un funzionario amministrativo (sentenza n. 7642 del 1991), ha stabilito che anche le persone giuridiche possono subire un danno non patrimoniale, potendo questo configurarsi per effetto pregiudizievole che si risolva in un’aggressione a beni immateriali, come l’onere, l’identità personale o, nel caso preso in esame, la reputazione.