Discussa collocazione del danno biologico (=alla salute derivante dalla lesione integrità psico-fisica alla persona). Art.22 Cost. : indipendentemente dalla capacità di produrre reddito.

Se il danneggiato prova poi di aver dovuto interrompere un attività produttiva di reddito gli spetterà il mancato guadagno.

Questa figura è stata creata dalla giurisprudenza a partire dagli anni ’70. per decenni non c’era traccia nella nostra legislazione. Da poco è prevista dalla legge. Il primo intervento legislativo d.p.r.38/2000 che riguarda il settore degli infortuni sul lavoro. Legge speciale 57/2001 nel settore della responsabilità civile per la prima volta ha parlato di danno biologico nel Testo Unico delle assicurazioni.

Art.138 e art.139, Testo Unico Assicurazioni: definiscono danno biologico come la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale che esplica conseguenza negativa sulle attività quotidiane e sulla vita sociale del danneggiato.

Per la liquidazione vale la regola della valutazione equitativa.

Per l’enorme frequenza di questi danni oggi c’è un sistema standardizzato di liquidazione: il codice assicurativo prevede i metodi per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e permanente più lieve (=micropermanenti), fino al 9%. per questi micropermanenti è dovuta una somma per ogni punto (per il 7° è 700euro) che aumenta in maniera più che proporzionale con aumentare dell’invalidità (2°punto=1600euro). Questa somma va ridotta in base all’età del danneggiato al momento del sinistro.

Per l’invalidità temporanea c’è una somma fissa (circa 40euro) per ogni giorno di invalidità.

Se l’invalidità temporanea è parziale i 40euro sono diminuiti in base alla % di invalidità temporanea.

Per le lesiono più gravi si attende una tabella unica: in attesa si fa riferimento alla valutazione equitativa del giudice. La pratica ha standardizzato i risarcimenti.

Il danno biologico per anni è stato di collocazione discussa: patrimoniale perché il bene salute ha un suo valore economico o come danno non patrimoniale perché sono irrilevanti le perdite economiche.

All’interno di questa bipartizionela Corte Costituzionalela considerava come un terzus genus.

Da qualche anno la giurisprudenza colloca pacificamente il danno biologico nel danno non patrimoniale in base ad un’interpretazione evolutiva dell’art.2059: è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qualvolta venga leso un interesse della persona costituzionalmente protetto pur in mancanza di norma di legge che preveda la risarcibilità.

Nel danno non patrimoniale c’è stato così un enorme ampliamento delle ipotesi di risarcibilità: è iniziato con sentenze 8827/8828/2003.

L’art.2059 dice che il danno patrimoniale dev’essere risarcito solo nei casi dettati dalla legge: per decenni si esauriva nel danno morale soggettivo che consiste nelle sofferenze psichiche del danneggiato. Per questo non veniva risarcito sempre: ci vuole espressa norma di legge, quando l’illecito civile costituisce reato.

Dal 2003la Cassazioneha detto che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in mancanza di un’ espressa norma di legge e ogni qualvolta venga leso un interesse della persona umana costituzionalmente protetto.

Quindi oggi è risarcibile anche quando non deriva da reato.

Le applicazioni pratiche sono tutte da verificare.

Es. un tribunale ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale un coniuge che si è reso responsabile di infedeltà, nel giudizio di separazione.

Contrasto interpretazione nel veder se possa trovare applicazione nel nostro ordinamento il danno esistenziale: la giurisprudenza è spaccata in due:

l un orientamento dice che l’interpretazione evolutiva dell’art.2059 conduce a riconoscere il danno esistenziale (=ogni pregiudizio di natura non meramente interiore, ma oggettivamente accertabile, che provochi sconvolgimenti nelle abitudini di vita del danneggiato o che alteri il suo modo di comportarsi con gli altri, sia dentro che fuori alla famiglia). Non è una componente né del danno morale né del danno biologico, ma è autonomamente risarcibile in aggiunta a questi, sempre in via equitativa.

l La Cortedi Cassazione ha ritenuto che non esista la nuova figura di danno esistenziale. Il pregiudizio che deriva da sconvolgimento delle abitudini di vita sarebbe una voce di aumento del danno biologico o del danno morale.

La questione è stata rimessa un mese fa alle Sezioni Unite della Cassazione.

La liquidazione del danno patrimoniale: equitativa.

Il danno morale soggettivo se deriva da una lesione dell’integrità psico-fisica viene liquidato in maniera automatica in misura pari a una frazione del danno biologico.

Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

  • Termine prescrizione del diritto al risarcimento:

contrattuale: 10 anni, salvo prescrizioni brevi espressamente previste.

extracontrattuale: 5 anni, salvo più brevi, es.art.2054: 2anni.

  • Area dei danni risarcibili:

contrattuale: art.1225, solo i danni prevedibili, salvo dolo.

extracontrattuale: sono sempre risarcibili tutti i danni.

  • Onere della prova:

contrattuale: art.1218, inversione onere (debitore deve provare impossibilità prestazione per causa a lui non imputabile).

extracontrattuale: è il creditore/danneggiato a dover dimostrare oltre illecito/danno anche la colpa.

  • Danno non patrimoniale:

contrattuale: solo responsabilità extracontrattuale.

extracontrattuale: sarà da rivedere.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento