Il complesso delle norme del settore edilizio è stato oggetto di un martoriato iter, che ha poi condotto all’unificazione in un testo unico (2001) dei vari corpi normativi.

Invece di disciplinare la materia di programmazione dell’attività nel territorio (urbanistica), il testo unico si preoccupa di disciplinare i singoli interventi (edilizia), che sono distinti in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia (demolizione e riedificazione) e nuova costruzione.

Classificato l’intervento secondo questi criteri, il testo unico si preoccupa dei provvedimenti che abilitano il titolare del diritto di costruire ad effettuare l’intervento (alcuni non richiedono alcun provvedimento, altri richiedono soltanto la denuncia di inizio dell’attività e altri ancora richiedono il permesso di costruire).

Il presupposto della disciplina è che il diritto di costruire, rientrando nell’ambito dei poteri del proprietario, non risulta essere scorporato dal diritto di proprietà. In altri termini è il proprietario che, inviando la denuncia di inizio dell’attività, si accolla il rischio di effettuare un intervento che non dovrebbe richiedere alcun permesso. Spetta poi all’Amministrazione effettuare i controlli e verificare se la classificazione dell’intervento tra quelli liberi sia stata corretta o meno

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