Per danno extracontrattuale si intende sia il danno che si colloca fuori dal contratto che il danno che deriva dalla violazione di un altrui diritto.

La regola fondamentale del danno extracontrattuale è quella che ne condiziona la risarcibilità al carattere ingiusto e alle condizioni soggettive del fatto (doloso o colposo). Da ciò deriverà l’obbligazione di risarcimento a carico di colui che è riconosciuto come responsabile.

Quanto alla delimitazione del danno risarcibile è lo stesso codice che stabilisce che bisogna far riferimento alla disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni (1218 ss.), in base a tale disciplina potrò desumersi l’entità del danno da risarcire anche in sede extracontrattuale.

Alcuni criteri per la delimitazione possono già essere individuati in via approssimativa:

– il danno risarcibile in sede extracontrattuale deve essere tendenzialmente patrimoniale. Patrimonialità che deriverà indirettamente dal contenuto dell’obbligazione risarcitoria e non dalla prestazione dovuta come accade per il danno contrattuale.

– un ulteriore criterio per stabilire l’entità del risarcimento è dato dall’art.1223 il quale stabilisce che il risarcimento del danno per l’inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, a patto che ne siano conseguenza immediata e diretta. Ciò vuol dire che anche l’illecito aquiliano si sostanzia nel danno emergente più il lucro cessante.

Tuttavia c’è una differenza tra l’ipotesi di danno contrattuale e danno extracontrattuale. Il danno contrattuale si configura come equivalente dell’aspettativa insoddisfatta mentre il danno extracontrattuale non ha riguardo ad aspettative insoddisfatte ma solo la generica aspettativa di non subire danni nei propri diritti ad opera di terzi.

Sembra quindi che la regola dell’art.1223 si presta meglio a regolare il danno extracontrattuale in quanto il danno contrattuale sarà già definito in base all’oggetto dell’obbligazione.

L’art.1223 costituisce una regola limitativa del danno extracontrattuale perché condiziona il risarcimento alle conseguenze immediate e dirette del fatto causativo.

Di tale limitazione non c’è bisogno per il danno contrattuale in quanto opera già il filtro dell’obbligazione inadempiuta e della prestazione che ne costituisce l’oggetto.

In altre parole per il danno contrattuale, una volta accertato che l’inadempimento è imputabile all’obbligato, ne consegue che il danno risarcibile andrà commisurato alla prestazione inadempiuta.

Regola invece inapplicabile al danno extracontrattuale è quella del danno prevedibile non essendovi in tal caso alcun momento a cui riferire tale previsione.

Per quanto riguarda il fatto che il danno in sede extracontrattuale non può essere provato nel suo preciso ammontare non esclude la possibilità che il giudice possa liquidarlo con valutazione equitativa.

Es. difficile prova del mancato guadagno di un professionista vittima di un incidente.

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