Responsabilità extracontrattuale:

C’è la responsabilità da illecito e l’illecito è indicato dall’art.2043 come fonte di obbligazione. (=risarcimento del danno).

Normalmente il risarcimento consiste in una obbligazione di dare, ma può anche consistere in una obbligazione di fare: quando il risarcimento non avviene per equivalente ma in forma specifica.

E’ chiamata extracontrattuale perché nasce al di fuori da un rapporto obbligatorio preesistente fra danneggiato e danneggiante.

Quando si parla di illecito normalmente si fa riferimento all’extracontrattuale, però anche l’inadempimento è un illecito,anche se contrattuale.

Si parla anche di responsabilità aquilana, sono termini equivalenti, o anche responsabilità civile.

Struttura del fatto illecito:

Art.2043 cod.civ.: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso al risarcimento del danno.

E’ una formula molto ampia e non dice in positivo quali sono i fatti dai quali deriva la responsabilità civile. E’ una clausola generale alla quale corrisponde un sistema di atipicità dell’illecito civile e conseguenze del danno da risarcire. Spetta al giudice riconoscere in concreto quando si è di fronte ad un illecito civile e quando il danno è risarcibile.

Si contrappone al principio di stretta tipicità che caratterizza il sistema penale.

Pur essendo una formula amplissima, questa norma non copre l’intero ambito di responsabilità extracontrattuale. Restano fuori i numerosi casi della responsabilità oggettiva (in cui si prescinde dalla colpa) e i casi di responsabilità indiretta per colpa altrui.

Dalla definizione dell’art.2043 si ricavano tutti gli elementi del fatto illecito:

  1. FATTO (elemento oggettivo)
  2. DOLO o COLPA (elemento soggettivo)
  3. NESSO di CAUSALITA’ (elemento oggettivo)
  4. DANNO INGIUSTO (elemento oggettivo)
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