Responsabilità extracontrattuale:
C’è la responsabilità da illecito e l’illecito è indicato dall’art.2043 come fonte di obbligazione. (=risarcimento del danno).
Normalmente il risarcimento consiste in una obbligazione di dare, ma può anche consistere in una obbligazione di fare: quando il risarcimento non avviene per equivalente ma in forma specifica.
E’ chiamata extracontrattuale perché nasce al di fuori da un rapporto obbligatorio preesistente fra danneggiato e danneggiante.
Quando si parla di illecito normalmente si fa riferimento all’extracontrattuale, però anche l’inadempimento è un illecito,anche se contrattuale.
Si parla anche di responsabilità aquilana, sono termini equivalenti, o anche responsabilità civile.
Struttura del fatto illecito:
Art.2043 cod.civ.: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso al risarcimento del danno.
E’ una formula molto ampia e non dice in positivo quali sono i fatti dai quali deriva la responsabilità civile. E’ una clausola generale alla quale corrisponde un sistema di atipicità dell’illecito civile e conseguenze del danno da risarcire. Spetta al giudice riconoscere in concreto quando si è di fronte ad un illecito civile e quando il danno è risarcibile.
Si contrappone al principio di stretta tipicità che caratterizza il sistema penale.
Pur essendo una formula amplissima, questa norma non copre l’intero ambito di responsabilità extracontrattuale. Restano fuori i numerosi casi della responsabilità oggettiva (in cui si prescinde dalla colpa) e i casi di responsabilità indiretta per colpa altrui.
Dalla definizione dell’art.2043 si ricavano tutti gli elementi del fatto illecito:
- FATTO (elemento oggettivo)
- DOLO o COLPA (elemento soggettivo)
- NESSO di CAUSALITA’ (elemento oggettivo)
- DANNO INGIUSTO (elemento oggettivo)