L’interesse tutelato è concretamente soddisfatto solo quando chi è tenuto a rispettarlo o a soddisfarlo si adegua volontariamente alle disposizioni di legge. in mancanza, il titolare dell’interesse tutelato ha solo il potere di avvalersi degli strumenti giuridici idonei alla realizzazione dell’interesse che l’ordinamento tutela. La giurisdizione civile è l’attività pubblica con cui si accerta e si rende concreta la possibilità di realizzare il proprio interesse tutelato dalle norme di diritto privato anche contro la volontà di chi sarebbe tenuto a soddisfarlo spontaneamente. Ad essa si contrappone la giurisdizione penale con cui si accerta e si rende esecutiva la sanzione prevista dalle norme di diritto penale per chi si è reso colpevole di un reato. Sia la giurisdizione civile che quella penale si esplicano mediante l’attività dei giudici che costituiscono l’ordine autonomo e indipendente della magistratura. L’attività giudiziaria si svolge in conformità di regole procedimentali previste distintamente per la materi civile e penale. Essa si conclude con provvedimenti che prendono rispettivamente il nome di sentenza, ordinanza o decreto. Che vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domande al giudice competente. Chi propone la domanda esercita l’azione ed è quindi denominato attore. La persona contro cui la domanda viene proposta, è il convenuto, il quale può difendersi eccependo l’inefficacia dei fatti su cui il diritto si fonda. Il convenuto che solleva l’eccezione deve provare i fatti su cui questa si fonda. L’azione civile è discrezionale. Quella penale è in linea di massima obbligatoria. Il nostro ordinamento prevede in linea di massima un doppio grado di giudizio, ipotizzato nel senso che quella delle parti che ritiene erronea la sentenza del giudice di primo grado può impugnarla chiedendo al giudice di secondo grado un riesame. Il doppio grado garantisce maggiore imparzialità dei giudici e minor rischio di sentenze errate. Giudici di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale. Il giudice di secondo grado rispetto al giudice di pace è il tribunale, giudice di secondo grado rispetto al tribunale è la corte d’appello. Le sentenza pronunciate secondo equità sono inappellabili, quelle pronunciate in grado d’appello o in un unico grado possono essere impugnate innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Quest’ultima viene indicata come giudice di legittimità, i giudici vengono denominati giudici di merito. La sentenza che non può più essere impugnata si ritiene passata in giudicato nel senso che è vincolante. La sentenza di condanna alla consegna di una cosa o al pagamento di una somma di denaro è titolo esecutivo, l’esecutività è definitiva se la sentenza è passata in giudicato, è provvisoria nel caso contrario.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento