Funzione previdenziale e obiettivi di politica economica

Il sistema di finanziamento della previdenza sociale è stato modificato con i provvedimenti legislativi che hanno predisposto la fiscalizzazione degli oneri e sociali e gli sgravi contributivi e per le imprese industriali che utilizzano effettivamente lavoratori nel mezzogiorno.

A questi provvedimenti, e ne sono succeduti numerosi altri, sia di carattere generale, sia limitata a particolari settori della produzione o singole regioni, sempre connotati dalla temporaneità.

Attualmente, la fiscalizzazione degli oneri sociali è diventata strutturale e cioè definitiva, mentre il regime degli sgravi contributivi per il mezzogiorno è stato sostituito.

Per effetto della fiscalizzazione e datore di lavoro, e a volte anche lavoratori sono, o erano, esonerati dall’obbligo del versamento di alcuni o di una parte di alcuni contributi previdenziali, mentre l’onere corrispondente è, ed era, assunto dallo Stato.

Tutti questi provvedimenti sono esclusivamente destinati al perseguimento di finalità di politica economica e tenendo ad incrementare la competitività delle imprese e i livelli occupazionali.

Sia il godimento degli sgravi contributivi sia quello dei benefici della fiscalizzazione sono stati condizionati alla cosiddetta clausola sociale e, cioè, all’erogazione ai dipendenti di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali del settore.

 

La contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa può essere riconosciuta, a seconda dei casi, d’ufficio o su domanda dell’interessato.

Quando il rapporto di lavoro rimane sospeso per effetto di determinati eventi (malattia, disoccupazione), lo svolgimento di cariche pubbliche elettive, i permessi per i genitori di minore con handicap e nei casi di persecuzione politico laziale, la legge dispone che quei periodi si considerino come periodi di contribuzione ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali e della determinazione della loro misura.

In quei casi infatti, la sostituzione del finanziamento pubblico alla contribuzione posta a carico dei datori e dei prestatori di lavoro costituisce una precisa attuazione del principio della solidarietà, in quanto tende ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali.

La legge consente per i non vedenti adibiti alle mansioni di centralinisti telefonici, nonché per i sordomuti e gli invalidi oltre 74%, l’accredito su richiesta dell’interessato di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro effettivo, sino ad un massimo di cinque anni.

Il problema è quello di sapere se i mezzi necessari alla realizzazione della tutela previdenziale, una volta che destinata esclusivamente a realizzare un interesse pubblico generale, debbano essere reperiti mediante l’imposizione di contributi esclusivamente ad alcune categorie di cittadini.

Quest’ultima alla soluzione realizzata per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

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