Se i rapporti di lavoro flessibile sono un elemento richiesto per aumentare la competitività delle imprese e i tassi di occupazione regolare, è anche vero che essi possono determinare una attenuazione della tutela previdenziale. I rapporti di lavoro flessibile, invero, sono spesso contrassegnati dalla discontinuità e dalla breve durata della prestazione lavorativa, caratteristiche che determinano, entrambe, il rischio che il lavoratore maturi una contribuzione previdenziale ridotta e, di conseguenza, anche un trattamento pensionistico inadeguato.

Inoltre, il nostro ordinamento previdenziale, nonostante la tendenza alla omogeneizzazione delle tutele, continua ad essere ancora caratterizzato da una molteplicità di regimi diversi per organizzazioni amministrative ed anche discipline (cd. pluralismo previdenziale). Così, a seguito delle più importanti riforme del mercato del lavoro, il legislatore ha previsto specifici adattamenti della disciplina pensionistica proprio per consentire una tutela previdenziale adeguata. In particolare, per evitare la perdita dei vari periodi di contribuzione versata, il legislatore ha introdotto i due diversi istituti della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi.

La totalizzazione (o cumulo) consente al soggetto protetto di utilizzare le anzianità contributive maturate presso regimi previdenziali diversi per raggiungere i requisiti di contribuzione necessari per il sorgere del diritto a pensione o per ottenere livelli di pensione più elevati. Per i lavoratori che hanno maturato periodi contributivi prima del 1 gennaio 1996, è prevista la facoltà di totalizzare i diversi periodi di contribuzione scegliendo tra due distinte regolamentazioni. La totalizzazione è prevista a condizione che il lavoratore: non sia già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni previdenziali di iscrizione, anche se ne abbia maturato i requisiti; abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e abbia raggiunto almeno 65 anni di età, ovvero abbia almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età.

È, inoltre, richiesto che i periodi di contribuzione da cumulare non siano coincidenti, anche ove l’eventuale coincidenza riguardi contributi di natura diversa. Una volta totalizzati i contributi, la legge prevede che la pensione venga calcolata secondo il criterio del pro-rata, per cui ogni singola gestione previdenziale, senza alcun onere per gli interessati, accerta la sussistenza del diritto a pensione e determina la quota di pensione a suo carico in proporzione ai contributi versati, applicando il sistema contributivo. L’INPS eroga le quote di pensione determinate dalle singole gestioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ciascuna di esse.

Una diversa disciplina è applicabile nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti di contribuzione e di età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia più elevati tra quelli previsti dai diversi regimi ai quali egli è stato iscritto. La pensione resta determinata da ciascuna gestione previdenziale, sempre secondo il criterio del pro-rata applicando, però, il proprio sistema di calcolo, che può essere, quindi, anche retributivo. Invece, per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1966 e, cioè, per i lavoratori le cui pensioni sono liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il diritto alla totalizzazione può essere esercitato anche quando tali lavoratori siano già titolari di un trattamento pensionistico autonomo presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, al fine di raggiungere livelli di pensione più elevati.

Nella ricongiunzione si realizza un trasferimento effettivo di contributi da una gestione all’altra e, quindi, un accentramento delle diverse posizioni contributive presso un unico regime, che erogherà una unica pensione, calcolata secondo la propria disciplina. L’esercizio del diritto alla ricongiunzione, che preclude il ricorso alla totalizzazione, è a titolo oneroso, e ciò sia nell’ipotesi in cui i contributi vengano trasferiti dal regime generale ai regimi speciali sostitutivi o esclusivi, sia, a far data dal 1 luglio 2010, nell’ipotesi invera e, cioè, quando i contributi versati nei regimi speciali sostitutivi o esclusivi vengano trasferiti nel regime generale. La ricongiunzione comporta oneri di carattere economico anche per i liberi professionisti. Infine, per evitare che la contribuzione eventualmente versata nel periodo successivo alla decorrenza della pensione venga persa, sono previsti gli istituti del supplemento della pensione e della pensione supplementare.

 

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