Il criterio retributivo. La determinazione dell’importo delle pensioni, sia di vecchiaia che di anzianità, avveniva sulla base del criterio retributi­vo; si calcolava i12% dell’ultima retribuzione nel settore dello Stato e de­gli enti locali e della media degli ultimi cinque anni di retribuzione nel set­tore privato e del parastato, moltiplicati per gli anni di servizio, con un massimo di 40 anni e quindi dell’80% della pensione.

Il criterio contributivo. Il criterio contributivo si basa sulla contribu­zione per l’intera vita lavorativa; sistema questo favorevole ai lavoratori più deboli, addetti a lavori faticosi, le cui retribuzioni dell’ultimo periodo potrebbero essere più basse per riduzione della capacità lavorativa.

Il sistema contributivo, come regolamentato dalla L. 335/1995, consiste nell’accantonamento ogni anno del 33% delle retribuzioni, corri­spondente all’aliquota contributiva. Le somme accantonate vengono rivalutate in base alla variazione del PIL degli ultimi cinque anni. Il montante individuale così determinato viene poi calcolato con riguardo all’età anagrafica, con determinazione dell’im­porto della pensione.

Decorrenza. Il sistema contributivo entra in vigore per i lavoratori as­sunti dopo il 31 dicembre 1995 e per quelli che possono optare, partire dal 1 gennaio 2001, purché con un’anzianità contributiva di 15 anni di cui 5 successivi al 31 dicembre 1995.

Il periodo transitorio. Nel periodo transitorio si tiene conto dei lavo­ratori con anzianità pari o superiore a 18 anni distinti dai lavoratori con anzianità inferiore. Per i primi, al pe­riodo antecedente al 31 dicembre 1992, si applica il precedente sistema re­tributivo; per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 si calcola, come parametro su cui misurare il 2%, l’ultima retribuzione o l’ultimo periodo di retribuzione, cui si aggiunge il 50% delle retribuzioni maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; per il periodo dal 1 gennaio 1996 alla data del pensionamento si calcola il 66% del relativo periodo.

Per i secondi, lavoratori con anzianità inferiore ai 18 anni, si applica con riguardo al periodo precedente al 31 dicembre 1992 il vecchio regime; per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 il calcolo del 2% delle retribuzioni del relativo periodo; a partire dal 1 gen­naio 1996 si applica il sistema contributivo.

La pensione viene adeguata al costo della vita secondo i dati Istat.

La pensione supplementare. I contributi non utilizzati né per una pen­sione autonoma, mancandone i requisiti, né per la ricongiunzione, danno diritto alla pensione supplementare.

Il supplemento di pensione. I contributi versati per il periodo succes­sivo al pensionamento per chi continua l’attività lavorativa, nei limiti in cui sia consentito, danno diritto al supplemento di pensione.

L’integrazione al minimo. Se il lavoratore non raggiunge il minimo di pensione, che è un terzo dei salari degli operai dell’industria, si applica l’i­stituto dell’integrazione al minimo per il quale occorre un reddito individuale inferiore di due volte la pensione minima e di quat­tro volte se assume rilevanza il reddito familiare. Nel caso di cumulo di trattamenti pensionistici l’integrazione opera con riguardo ad uno solo, mentre gli altri spettano nell’importo a calcolo senza alcuna integrazione (art. 11 co. 22 L. 537/1993).

La natura. L’integrazione presenta i caratteri sia della previdenza in quanto richiesta l’anzianità assicurativa e contributi­va, sia assistenziale in quanto è richiesto un reddito al di sotto della soglia minima.

L’assegno sociale. Assume viceversa carattere esclusivamente assisten­ziale l’assegno sociale agli ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore di una volta, se individuale, allo stesso assegno, che è di 8 milioni annui (vecchie lire), e di due volte tale importo se si considera il reddito familia­re.

Ai sensi del r.d.l. 1827/1935 e L. 153/1969 e dell’art. 545 cpc, la pensione, come la retribuzione, non può essere pignorata oltre un quinto, con esclusione del limite per i crediti di natura alimentare, oltre che di quelli inerenti all’ente previdenziale.

La pensione è cumula­bile con altri trattamenti pensionistici maturati presso gestioni diverse.

Pensione ed altri redditi di lavoro. La pensione di vec­chiaia ed in ogni caso quella con 40 anni di contribuzione è compatibile interamente con il reddito di lavoro sia autonomo che subordinato (art. 72 L. 388/2000). La pensione di anzianità è compatibile soltanto per il 70% dell’importo al di sopra del minimo con il solo reddito di lavoro autonomo.

 

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