Il criterio retributivo. La determinazione dell’importo delle pensioni, sia di vecchiaia che di anzianitĂ , avveniva sulla base del criterio retributiÂvo; si calcolava i12% dell’ultima retribuzione nel settore dello Stato e deÂgli enti locali e della media degli ultimi cinque anni di retribuzione nel setÂtore privato e del parastato, moltiplicati per gli anni di servizio, con un massimo di 40 anni e quindi dell’80% della pensione.
Il criterio contributivo. Il criterio contributivo si basa sulla contribuÂzione per l’intera vita lavorativa; sistema questo favorevole ai lavoratori piĂą deboli, addetti a lavori faticosi, le cui retribuzioni dell’ultimo periodo potrebbero essere piĂą basse per riduzione della capacitĂ lavorativa.
    Il sistema contributivo, come regolamentato dalla L. 335/1995, consiste nell’accantonamento ogni anno del 33% delle retribuzioni, corriÂspondente all’aliquota contributiva. Le somme accantonate vengono rivalutate in base alla variazione del PIL degli ultimi cinque anni. Il montante individuale così determinato viene poi calcolato con riguardo all’etĂ anagrafica, con determinazione dell’imÂporto della pensione.
Decorrenza. Il sistema contributivo entra in vigore per i lavoratori asÂsunti dopo il 31 dicembre 1995 e per quelli che possono optare, partire dal 1 gennaio 2001, purchĂ© con un’anzianitĂ contributiva di 15 anni di cui 5 successivi al 31 dicembre 1995.
Il periodo transitorio. Nel periodo transitorio si tiene conto dei lavoÂratori con anzianitĂ pari o superiore a 18 anni distinti dai lavoratori con anzianitĂ inferiore. Per i primi, al peÂriodo antecedente al 31 dicembre 1992, si applica il precedente sistema reÂtributivo; per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 si calcola, come parametro su cui misurare il 2%, l’ultima retribuzione o l’ultimo periodo di retribuzione, cui si aggiunge il 50% delle retribuzioni maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; per il periodo dal 1 gennaio 1996 alla data del pensionamento si calcola il 66% del relativo periodo.
Per i secondi, lavoratori con anzianitĂ inferiore ai 18 anni, si applica con riguardo al periodo precedente al 31 dicembre 1992 il vecchio regime; per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 il calcolo del 2% delle retribuzioni del relativo periodo; a partire dal 1 genÂnaio 1996 si applica il sistema contributivo.
La pensione viene adeguata al costo della vita secondo i dati Istat.
La pensione supplementare. I contributi non utilizzati nĂ© per una penÂsione autonoma, mancandone i requisiti, nĂ© per la ricongiunzione, danno diritto alla pensione supplementare.
Il supplemento di pensione. I contributi versati per il periodo succesÂsivo al pensionamento per chi continua l’attivitĂ lavorativa, nei limiti in cui sia consentito, danno diritto al supplemento di pensione.
L’integrazione al minimo. Se il lavoratore non raggiunge il minimo di pensione, che è un terzo dei salari degli operai dell’industria, si applica l’iÂstituto dell’integrazione al minimo per il quale occorre un reddito individuale inferiore di due volte la pensione minima e di quatÂtro volte se assume rilevanza il reddito familiare. Nel caso di cumulo di trattamenti pensionistici l’integrazione opera con riguardo ad uno solo, mentre gli altri spettano nell’importo a calcolo senza alcuna integrazione (art. 11 co. 22 L. 537/1993).
     La natura. L’integrazione presenta i caratteri sia della previdenza in quanto richiesta l’anzianitĂ assicurativa e contributiÂva, sia assistenziale in quanto è richiesto un reddito al di sotto della soglia minima.
L’assegno sociale. Assume viceversa carattere esclusivamente assistenÂziale l’assegno sociale agli ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore di una volta, se individuale, allo stesso assegno, che è di 8 milioni annui (vecchie lire), e di due volte tale importo se si considera il reddito familiaÂre.
    Ai sensi del r.d.l. 1827/1935 e L. 153/1969 e dell’art. 545 cpc, la pensione, come la retribuzione, non può essere pignorata oltre un quinto, con esclusione del limite per i crediti di natura alimentare, oltre che di quelli inerenti all’ente previdenziale.
La pensione è cumulaÂbile con altri trattamenti pensionistici maturati presso gestioni diverse.
Pensione ed altri redditi di lavoro. La pensione di vecÂchiaia ed in ogni caso quella con 40 anni di contribuzione è compatibile interamente con il reddito di lavoro sia autonomo che subordinato (art. 72 L. 388/2000). La pensione di anzianità è compatibile soltanto per il 70% dell’importo al di sopra del minimo con il solo reddito di lavoro autonomo.