L’obbligazione fondamentale del datore di lavoro consiste nella retribuzione; essa è il corrispettivo della prestazione di lavoro. Si tratta di sinallagmaticità sia genetica, che attiene alla causa del contratto, sia funzionale nel corso del rapporto; se viene meno la prestazione lavorativa il datare non è tenuto ad adempiere la propria prestazione.
Le deroghe. La sinallagmaticità funzionale è tuttavia limitata nelle ipotesi d’impossibilità della prestazione di lavoro che derivi da malattia, da infortunio, da gravidanza e puerperio e d’inesigibilità, che derivi da richiamo alle armi, il datore è tenuto a corrispondere egualmente la retribuzione o un’indennità sostitutiva della stessa, nella misura stabilita da leggi speciali o da contratti collettivi.
Mora credendi. Non costituisce un’eccezione il diritto alla retribuzione anche nel caso di mora credendi del datore di lavoro; in base all’art.1207 co. 1 cc., quando il creditore è in mora è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, con conseguente inapplicabilità dell’art.1463 cc.. non soltanto con riguardo all’impossibilità della prestazione che si verifica durante la mora, ma alla stessa impossibilità determinata dalla mora. La quale viene in essere, secondo quanto disposto dall’art. 1206 cc., non soltanto quando il datore rifiuta la prestazione debitoria, senza giustificato motivo, ma anche quando si verifica un’impossibilità del substrato della prestazione imputabile al datore di lavoro.
La determinazione eteronoma del quantum. Il quantum della retribuzione è determinato ma dal contratto collettivo o dalla legge, con conseguente rilevanza nella sfera non del contenuto, ma degli effetti del contratto, alla stregua dell’art. 1374 cc., in base al quale le parti sono vincolate non soltanto a quanto previsto dallo stesso contratto, ma anche al tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Adeguamento della retribuzione. Se la retribuzione fissata dal contratto individuale dovesse essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi, ad essa si sostituisce quella fissata dal contratto collettivo; alla stessa conclusione deve giungersi nel caso in cui la retribuzione prevista dal contratto individuale dovesse divenire inadeguata nel corso del rapporto per svalutazione monetaria. Ne consegue l’inutilità dell’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità (art.1467 cc.), che comporterebbe l’estinzione del rapporto e delle azioni di rescissione (artt. 1447 e 1448 cc.), alle quali può sostituirsi l’adeguamento, anche nel corso del rapporto, della retribuzione mediante l’applicazione dell’art.36 co. 1 cost., il cui contenuto è specificato dai contratti collettivi.