I sistemi di retribuzione sono previsti dall’art. 2099 comma 1 c.c.:
A tempo (o ad economia): quella retribuzione la cui determinazione si commisura sulla base del tempo della prestazione del lavoro (ore di lavoro, giornate mesi)
A cottimo: si caratterizza per la considerazione del risultato produttivo del lavoro come criterio per la determinazione quantitativa della prestazione di lavoro e quindi della retribuzione
Partecipazione agli utili quando il lavoratore è retribuito, in tutto o in parte, con una percentuale sugli utili conseguiti dall’imprenditore nell’esercizio della sua attività;
Partecipazione ai prodotti dell’impresa (prevista per esempio nella pesca e nell’agricoltura)
La provvigione: è solitamente prevista nelle attività in cui il prestatore è tenuto a realizzare affari, concludendo contratti nell’interesse e perciò in rappresentanza del datore di lavoro. Può essere totalmente provvigione oppure fisso più provvigione.
Un’ulteriore importante distinzione è quella tra retribuzione oraria (salario) e retribuzione mensile (stipendio), tradizionalmente corrispondente alla distinzione tra operai ed impiegati. La retribuzione oraria è calcolata sulla base delle ore lavorate nel mese, mentre con la retribuzione mensile il datore di lavoro si assume il rischio della mancata prestazione di lavoro entro il mese.
Altra distinzione ancora è la ripartizione del rischio dell’inattività (o mancanza di lavoro) che soltanto nel primo caso è posto ad esclusivo carico del lavoratore. Sulla retribuzione normale si calcolano tutte le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno. Infatti l’art. 2108 comma 1 disponeva che “in caso di prolungamento dell’orario normale il prestatore deve essere compensato con un aumento”, in generale, fissato dai contratti collettivi. Il decreto 66/2003 ha stabilito che le maggiorazioni possono essere, in alternativa o in aggiunta, sostituite da riposi compensativi.
Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, come quello festivo va compensato con un’ulteriore retribuzione, che si aggiunge a quella normale e con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi. La mancata fruizione del riposo feriale da parte del lavoratore dà non solo il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, ma anche il risarcimento danni.