L’ obbligazione retributiva. La busta paga

L’articolo 2094 c.c. individua nella retribuzione l’oggetto dell’obbligazione corrispettiva o sinallagmatica del datore di lavoro. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 2099 c.c., che regola altresì i modi di determinazione. La retribuzione è un’obbligazione corrispettiva da comprendere tra le pecuniarie (art. 1277 e ss.) aventi ad oggetto una somma di denaro. Per la corresponsione della retribuzione il datore di lavoro è sottoposto alle regole generali (1176 diligenza del pater familias, 1182 obbligo del risarcimento).

L’art. 2099 stabilisce che i termini e le modalità del pagamento devono essere quelli in uso nel luogo ove il lavoro viene eseguito. La retribuzione viene corrisposta nella sede del lavoro (in deroga al principio generale secondo cui deve essere adempiuta al domicilio del creditore). Vi è l’obbligo di accompagnare la retribuzione con la consegna di un prospetto paga analitico. Il termine per la corresponsione è stabilito dai contratti collettivi, o in mancanza dagli usi. Il pagamento della retribuzione viene posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavorativa (post-numerazione).

 

L’orario di lavoro come criterio di commisurazione della retribuzione

L’ammontare della retribuzione dev’essere determinato commisurandolo al quantum della prestazione lavorativa, perciò direttamente o indirettamente attraverso la misura del tempo lavorato.

La quantità della prestazione di lavoro si determina direttamente sulla base del tempo impiagato per l’erogazione della forza lavoro offerta dal prestatore, oppure indirettamente sulla base del risultato produttivo ottenuto mediante l’erogazione della stessa forza lavoro (cottimo). In entrambi i casi la quantificazione del tempo lavorato, la considerazione che il conteggio avvenga in un caso per unità di tempo lavorato e nell’altro per grandezze prodotte, non toglie nulla al rapporto commutativo di scambio sussistente tra tempo lavorato e retribuzione. La determinazione dell’orario normale di lavoro funzionale alla retribuzione normale minima è di competenza dell’autonomia privata collettiva o individuale.

 

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