L’art 24 Costituzione dice che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” , quindi prospetta subito un “giudizio messo in moto da una certa iniziativa (l’agire) configurata per tutti e destinata a tutelare diritti e interessi (questo è lo scopo del “giudizio”). Il processo civile ci introduce alla definizione di “C.P.C.”: esso è empiricamente l’insieme di norme in cui è descritta l’attività del “procedere” cioè l’attività della giurisdizione civile. Il diritto processuale civile allora studia la disciplina del processo civile, contenuta in gran parte nel C.P.C. e in qualche norma speciale. Le norme del C.P.C. sono norme giuridiche: esse infatti descrivono e disciplinano certi comportamenti umani, mediante criteri (i c. d. ”valori) che sono doverosità, liceità, idoneità a produrre effetti giuridici. Quindi le norme giuridiche descrivono certi comportamenti umani qualificandoli. Ora però qui ci si occupa di un’attività giurisdizionale: essa può esser analizzata sia al fine di capire a cosa serva (la funzione), ma soprattutto ci interessa capire come opera e che effetti produce (la struttura). I due aspetti vanno correlati, ma vanno prima singolarmente esaminati. Comunque definiamo diritto processuale civile per accentuare l’aspetto sistematico della disciplina dell’attività processuale o del processo civile, che è l’oggetto del nostro studio.

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