Processo civile
L’attività con cui si svolge in concreto la funzione giurisdizionale si chiama “processo”.
In particolare, processo civile è quello che si fa per lo svolgimento della funzione giurisdizionale in materia civile.
Il soggetto che “procede” e che pronuncia l’atto finale è l’organo giurisdizionale, ma al processo collaborano necessariamente anche le parti, le quali compiono alcuni atti che sono essenziali e indispensabili, a cominciare dalla domanda, che è l’atto iniziale da cui il processo prende l’avvio.
Diritto processuale civile
È quella parte del diritto che regola lo svolgimento del processo civile.
Le norme che compongono un ordinamento giuridico si distinguono in norme primarie (sostanziali o materiali), che regolano direttamente i rapporti che si stabiliscono tra gli uomini nella loro vita di relazione; e norme secondarie o di secondo grado (o strumentali, dette anche formali), che hanno per oggetto la vita e lo svolgimento dello stesso ordinamento, del quale regolano la formazione e lo sviluppo: queste ultime sono perciò norme che hanno per oggetto altre norme, diritto sul diritto.
Tra le norme della seconda categoria distinguiamo ancora quelle sulla produzione giuridica, che regolano i processi di creazione, modificazione od estinzione delle norme giuridiche, e quelle sull’attuazione giuridica, le quali regolano i modi di attuazione in concreto del contenuto delle norme giuridiche. Un ramo delle norme sull’attuazione giuridica è costituito appunto dal diritto processuale civile.
Esso è diritto strumentale e dinamico ed appartiene al diritto pubblico.
Il diritto processuale civile ha natura dinamica perché regola un meccanismo giuridico in movimento, nel quale si incontrano e si scontrano forze giuridiche diverse, tese a conseguire i loro intenti, le quali vengono delimitate e disciplinate nella loro nascita, attività ed effetti.
I diritti soggettivi processuali conferiscono al titolare il potere di produrre un effetto giuridico nell’àmbito del diritto processuale, effetto che consiste nel verificarsi dell’evento a cui la legge condiziona una determinata attività dell’organo giudiziario: in altri termini “diritto soggettivo processuale” è il potere di provocare un’attività dell’organo. A sua volta, quest’attività produce determinati effetti sulla situazione giuridica delle parti, le quali li subiscono e non possono evitarli: questa è la figura della “soggezione”.
Terza figura è infine quella dell’“onere”, che consiste nella necessità di svolgere una certa attività se si vuol evitare un certo effetto dannoso o conseguire un determinato risultato utile.
Avendo per oggetto l’attività di organi statali e i rapporti tra questi organi e i cittadini, il diritto processuale civile è diritto pubblico; ed è normalmente diritto cogente, sebbene le parti possano derogarvi quando ha unicamente riguardo al loro interesse.
Come legge regolatrice dell’attività degli organi giudiziari dello Stato, la legge processuale ha un’efficacia territoriale, limitata cioè al territorio dello Stato; e l’autorità giudiziaria italiana procede secondo la legge italiana, qualunque sia l’oggetto del giudizio e la nazionalità delle parti (lex fori, 12 l. 218/1995).
Di regola, ciascun atto processuale è disciplinato dalla legge vigente nel momento in cui vien posto in essere.