In vari casi il codice del processo amministrativo rinvia espressamente a disposizioni del codice di procedura civile (es. regolamento di giurisdizione, decreto ingiuntivo). In alcuni casi, peraltro, le disposizioni del codice del processo amministrativo riproducono il testo di articoli del codice di procedura (es. impugnazioni). L’art. 39, invece, contempla un rinvio esterno: le disposizioni del codice si applicano al processo amministrativo per quanto disposto dal presente codice e in quanto compatibili o espressione di principi generali.

 Per valutare la portata dell’art. 39 occorre considerare alcune teorie emerse nel dibattito precedente all’introduzione del codice del processo amministrativo:

  • data l’incompletezza della disciplina amministrativistica, parte della dottrina riteneva di poter applicare alla disciplina del processo amministrativo la totalità delle regole processualcivilistiche. Tale soluzione era avvalorata dall’argomento secondo cui il codice di procedura civile avrebbe identificato la legge processuale rispetto alla quale le disposizioni sul processo amministrativo si sarebbero caratterizzate solo come norme speciali;
  • altra parte della dottrina riteneva che il rinvio alla norma processualcivilistica non potesse intervenire indiscriminatamente, ma richiedesse una valutazione sulla compatibilità dei due ordinamenti processuali rispetto ad un determinato istituto o settore: solo quando le regole del codice di procedura civile riflettono principi accolti nei medesimi termini anche nel processo amministrativo è corretto fare riferimento ad esse. Tali conclusioni, raggiunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina prima del codice, sono state espresse nell’art. 39

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