Alcuni hanno considerato la novazione come un fenomeno del tutto assimilabile alla successione del debito, annullando quindi la distinzione tre espromissione liberatoria privativa e novativa. Questa tesi si basa sul fatto che il codice quando parla di novazione soggettiva passiva rinvia alle norme della successione del debito.

Il CICALA non è d’accordo con questa tesi perché il concetto di novazione è ben diverso da quello di successione nel debito per questi motivi:

Nella novazione la prescrizione è un fenomeno che si atteggia diversamente che nella successione del debito, dal momento che nella novazione questa si interrompe per iniziare ex novo alla nascita della nuova obbligazione; nella successione del debito, invece, assistiamo ad una continuità nel tempo della prescrizione, la quale si fa risalire alla prima obbligazione.

Per effetto della novazione dell’obbligazione si estinguono tutte le clausole che riguardavano l’obbligazione primitiva, le quali non nasceranno automaticamente per la nuova obbligazione; nella successione del debito, invece, il successore entra nella posizione del debitore originario, comprensiva o meno di quelle che erano le clausole dell’obbligazione.

Per questi motivi, dunque, il CICALA conferma la distinzione tra espromissione liberatoria novativa e quella privativa.

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